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Ideologie

Regno Unito e UE: tentativi di leggi-bavaglio in nome dell’omofobia

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La Commissione Libe ha approvato una direttiva che l’eurodeputato Alessandro Zan ha definito «un pezzo del Ddl Zan» europeo. Di “omofobia” si parla anche alla Camera dei Lord. Ma queste proposte hanno vari punti critici.

Vita e bioetica 05_03_2026
Alessandro Zan nel 2024 (LaPresse)

Curiosa coincidenza. Il 25 febbraio Alessandro Zan, eurodeputato nonché vicepresidente della Commissione del Parlamento europeo LIBE (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni), ha così scritto sul suo profilo Instagram: «Un pezzo del ddl Zan si fa strada in Europa… Oggi la Commissione Libe ha approvato la Direttiva Vittime di reato, un testo che rafforza i diritti delle vittime e porta con sé una parte del “ddl Zan”. In particolare, la direttiva riprende l'art.6 del ddl bocciato nel 2021 al Senato. […] Ora il testo sarà votato dal Parlamento europeo in plenaria». L’art. 6 del Ddl Zan avrebbe voluto integrare l’art. 90 quater del Codice di procedura penale aggiungendo all’elenco di condizioni di particolare vulnerabilità, che configurano una tutela rafforzata nell’ambito della procedura penale, il «sesso», il «genere», l’«orientamento sessuale» e l’«identità di genere».

Dopo il Parlamento europeo ecco che anche il Regno Unito si prepara a varare una norma contro l’“omo-transfobia”. Alla Camera dei Lord è all’esame un disegno di legge volto a contrastare la criminalità e i comportamenti antisociali. Il Ddl si applicherà all'Inghilterra e al Galles. Un emendamento, che è confluito nel testo della proposta, prevede pene particolari qualora il crimine d’odio sia compiuto per motivazioni riguardanti il sesso, l’orientamento sessuale, la cosiddetta identità di genere e la disabilità. Queste quattro motivazioni si aggiungeranno alla razza e alla religione, che erano già cause speciali di punibilità.

Veniamo alla critica di queste due proposte non ancora diventate leggi, critica che riecheggia alcune censure della Commissione Affari Costituzionali che censurò nel 2013 il Ddl Scalfarotto, il quale incespicava nei medesimi errori presenti nel Ddl Zan. In primo luogo le persone omosessuali e transessuali sono già tutelate sotto il profilo penale dagli ordinamenti giuridici degli Stati europei e del Regno Unito. Vedi i reati di omicidio, lesione, violenza privata, calunnia, diffamazione, minaccia, etc. Non esiste il famigerato vuoto normativo.

Non esiste nemmeno una situazione emergenziale che potrebbe giustificare tutele particolari. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero dell'Interno del Regno Unito riferito a Inghilterra e Galles, i crimini d’odio contro le persone omosessuali e transessuali rappresenterebbero il 17,8% di tutti i crimini d’odio. Tradotto in cifre, nel periodo marzo 2024-marzo 2025 sono state 18.702 le segnalazioni in merito a crimini d’odio verso persone omosessuali e 3.809 quelle verso persone transessuali. Le prime sono diminuite dall’anno precedente del 2%, le seconde dell’11%. Sembrano cifre alte, ma attenzione a due aspetti. Il primo: come si legge nel report «il crimine d'odio è definito come "qualsiasi reato che sia percepito, dalla vittima o da qualsiasi altra persona, come motivato da ostilità o pregiudizio nei confronti di qualcuno basato su caratteristiche personali"». Dunque quei numeri non si riferiscono a reati oggettivamente accertati da un processo, non si riferiscono a condanne, ma a mere percezioni personali. Non ogni segnalazione è dunque un reato.

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è il seguente: per crimini d’odio s’intendono anche condotte diffamatorie e ingiuriose. Queste condotte sono ancor più soggette a giudizio arbitrario da parte delle persone omosessuali e transessuali. Ad esempio, se Tizio ricordasse che il Catechismo considera gli atti omosessuali come intrinsecamente disordinati, Caio, persona omosessuale, potrebbe risentirsene e segnalare l’affermazione di Tizio come crimine d’odio.

Se poi andiamo in Italia, i dati segnalati dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione (OSCAD) – organo della Polizia di Stato – all’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) ci dicono che nel 2024 sono stati segnalati 95 episodi di “crimini d’odio” nei confronti di persone omosessuali e 11 nei confronti di persone transessuali. E si tratta sempre di mere segnalazioni. Vero è che non tutti gli offesi segnalano all’OSCAD, ma i dati comunque descrivono molto bene l’ordine di grandezza del fenomeno, che è minimo. Infine è interessante notare il divario immenso del numero di segnalazioni tra Inghilterra/Galles e Italia, il cui numero di abitanti è molto simile. Prova provata che i numeri dipendono soprattutto dai criteri di rilevazione.

Torniamo alle critiche alle normative che vorrebbero contrastare l’omo-transfobia. Un secondo motivo di censura riguarda l’indeterminatezza della fattispecie che comporta l’illecito. Manca cioè la descrizione precisa delle condotte che potrebbero condurmi in carcere e questo in contrasto con il principio di tipicità del reato. In altri termini il cittadino deve sapere con certezza, prima di porle in essere, quali condotte saranno legittime e quali no. L’indeterminatezza invece consegna la nostra libertà nelle mani del giudice. E così l’affermazione «le effusioni in pubblico tra due persone omosessuali mi danno fastidio» potrebbe essere qualificata come discriminazione da un giudice e da un altro giudice no.

Terzo motivo di censura: il vulnus al principio di uguaglianza. Queste normative privilegiano la condizione omo e transessuale in modo ingiustificato. Perché non estendere queste particolari tutele anche ad altri soggetti socialmente vulnerabili come le persone anziane, gli obesi, i disoccupati, i malati, etc.? È il peccato originale della legge Mancino, degli articoli 604 bis e ter e dell’art. 90 quater Cpp: tutelare in modo particolare solo alcune categorie sociali, quali l’extracomunitario, la persona di colore, lo straniero e il credente. Tale trattamento sarebbe giustificato solo in caso emergenziale: ad esempio se si verificasse un aumento notevole degli atti di discriminazione. Bene invece adoperare i mezzi ordinari di tutela usando le particolari aggravanti del caso, ad esempio ricorrendo all’aggravante dei futili motivi (tali aggravanti esistono anche nell’ordinamento inglese).

Infine queste normative recano un vulnus alla libertà di parola, di espressione e di religione. E questo potrebbe riguardare sacerdoti, giornalisti, influencer, docenti, politici e anche genitori. In breve, sono norme bavaglio.