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I "laici al potere" di Francesco arruolati per la causa di Écône

Dopo un articolo del card. Ouellet sulle nomine laiche del pontificato bergogliano, la Fraternità coglie la palla al balzo per giustificare le ordinazioni episcopali del 1° luglio in base alla separazione tra ordine e giurisdizione e criticare l'ecclesiologia del Vaticano II. L'occasione è duplice, ma è duplice anche l'abbaglio.
- Dossier: il caso FSSPX

 

Ecclesia 25_03_2026

Don Jean-Michel Gleize, sacerdote e teologo di riferimento della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha commentato le recenti riflessioni del cardinale Marc Ouellet, prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi, sulle diverse decisioni di Francesco che avevano ampliato la partecipazione dei fedeli laici al governo della Chiesa. «Questa iniziativa – scriveva il cardinale il 16 febbraio scorso – si scontra tuttavia con l’uso ancestrale di conferire posizioni di autorità a ministri ordinati». Le nomine di Francesco di laici (e laiche) ai “posti di comando” della Chiesa conferiscono infatti un potere di giurisdizione indipendentemente dal potere d’ordine.

Dopo una settimana, il 24 febbraio, Gleize ha preso la palla al balzo, pubblicando su Laportelatine.org, sito ufficiale del Distretto francese della FSSPX, un articolo dal titolo più che eloquente: Ordre et jurisdiction: le Vatican à la croisée des chemins (Ordine e giurisdizione: il Vaticano ad un bivio). Queste nomine di Francesco, spiega don Gleize, suppongono che «il potere di giurisdizione non derivi in alcun modo né dalla consacrazione episcopale né, tanto meno, dall’ordinazione sacerdotale. E ciò lo presuppone necessariamente, al punto che, se si postula che il rito della consacrazione episcopale conferisca entrambi i poteri, l’ordine e la giurisdizione, diventa assolutamente impossibile, in quanto contrario al diritto divino, affidare cariche di autorità nella Chiesa a persone diverse dai ministri ordinati». La Fraternità, che ha annunciato la consacrazione di nuovi vescovi il prossimo 1° luglio, pur senza il mandato pontificio, «intende giustificare e legittimare questo gesto» basandosi proprio «sulla distinzione essenziale e radicale sopra ricordata».

La tesi è piuttosto chiara: Francesco ha potuto compiere le scelte che ha fatto sulla base della tradizionale separazione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione, quella stessa separazione in base alla quale la Fraternità sostiene di poter ordinare dei vescovi contro la volontà del papa, senza per questo cadere ipso facto in uno scisma. Il bivio di fronte al quale si troverebbe il Vaticano è presto detto: se si condanna la Fraternità, allora bisogna avere la coerenza di condannare anche le nomine di Francesco; se si “assolve” Francesco, non si vede perché non si debba assolvere la Fraternità.

Il teologo della FSSPX va ancora oltre. La distinzione tra i due poteri si opporrebbe formalmente alla «nuova ecclesiologia del Vaticano II in quanto essa postula, al numero 21 della costituzione Lumen Gentium, che la giurisdizione sia conferita dall’atto stesso della consacrazione episcopale, mentre l’intervento del Papa interviene solo per moderarne l’esercizio». Di conseguenza, il cardinale Ouellet e quanti sostengono la svolta “francescana” (come il cardinale Ghirlanda) della partecipazione dei laici al potere di governo, dovrebbero per coerenza puntare il dito contro la dottrina conciliare.

Agli occhi dell’abbé e della Fraternità, le nomine di papa Francesco permettono di prendere così due piccioni con una fava: da un lato, sottolineando la separazione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione, legittimerebbero le consacrazioni del 1° luglio; dall’altra condannerebbero l’ecclesiologia espressa in LG 21, confermando così quelle critiche che la Fraternità solleva a riguardo da decenni.
Partiamo da quest’ultimo punto. Come abbiamo già avuto modo di dimostrare, il testo di LG imputato non insegna che la potestà d’ordine venga conferita tramite l’ordinazione episcopale. Gleize confonde il munus con la potestas, e non comprende adeguatamente il chiarimento apportato nella Nota explicativa prævia. Riassumendo al massimo: l’ordinazione episcopale conferisce tre qualità interiori, tre munera, che provengono dalla conformazione a Cristo capo, e che dispongono interiormente il nuovo vescovo all’esercizio del suo ministero. Ma è solo la determinazione giuridica a dare al vescovo la potestà di reggere la Chiesa e insegnare (come anche di esercitare legittimamente la potestà d’ordine).

A parziale discolpa di don Gleize, è giusto ricordare che ancora oggi c’è molta confusione sul tema e non sono pochi i teologi che ritengono che il Concilio Vaticano II abbia voluto affermare, contrariamente alla dottrina e alla prassi tradizionale, l’origine della potestà di giurisdizione dal sacramento. Tuttavia, il futuro cardinale A. M. Stickler, già nel 1982 (De potestatis sacræ natura et origine, in «Periodica de re canonica», 71 (1982), p. 83), metteva in luce che la Nota explicativa «espressamente stabiliva che i “munera” che vengono conferiti con l’ordine sacro, non significano le “potestates”»; il conferimento della potestà invece «necessita della determinazione giuridica» da parte della competente autorità. Anche Gianfranco Ghirlanda, SJ, che pure don Gleize chiama in causa in quanto restauratore della corretta distinzione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione, in un articolo del 2017 (L’origine e l’esercizio della potestà di governo dei vescovi. Una questione di 2000 anni, in «Periodica», 106 (2017), pp. 539; 541 ) sottolineava la distinzione tra munus e potestas, «per cui il n. 21 della Costituzione non si può interpretare come affermazione dell’origine sacramentale sia della potestà di santificazione che delle potestà di insegnamento e di governo». Al contrario, egli riporta una dichiarazione della Commissione Dottrinale «di non voler entrare nella questione dell’origine della potestà dei vescovi, per cui non si può dire in alcun modo che il Vaticano II abbia voluto abolire la distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione e affermare l’origine sacramentale della potestà di giurisdizione».

Ma anche sul primo punto, la Fraternità prende un abbaglio. Circa la problematicità delle nomine laicali di papa Francesco, avevamo già parlato a tempo opportuno (qui e qui); ma il punto è che non è affatto in questione la separazione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione. Il problema della tesi della FSSPX è che, da questa separazione, essa desume la liceità di conferire l’ordinazione episcopale contro la volontà del Papa, per sottrarsi alla giurisdizione del Papa. L’argomentazione di Gleize è un lapalissiano non sequitur: dalla distinzione dei due poteri segue semplicemente che il potere d’ordine è conferito in modo differente dal potere di giurisdizione: il primo mediante il sacramento, il secondo mediante la determinazione canonica. Non segue affatto, invece, che la consacrazione episcopale possa essere lecitamente conferita contrariamente alla volontà dell’Autorità competente, e neppure che il ministero episcopale, inclusa la potestà sacramentale, possa essere legittimamente esercitato al di fuori della comunione gerarchica.

Quel che la FSSPX si ostina a non vedere è che in una consacrazione legittima interviene sempre l’esercizio della giurisdizione del Papa, perché è di diritto divino che sia lui, direttamente o tramite l’Autorità da esso riconosciuta, a designare il futuro vescovo. Consacrare un vescovo contro la volontà del papa significa dunque usurpare la sua giurisdizione, anche se ci si giustifica ripetendo in continuazione che non si intende trasmettere una giurisdizione al nuovo vescovo. E la ragione è piuttosto semplice: con la consacrazione episcopale si riceve un ordine al Corpo mistico, e non solo al Corpo sacramentale del Signore; il vescovo esiste per reggere, per governare la Chiesa, e non solo per amministrare i sacramenti. Per questa natura stessa dell’episcopato, per questa sua intrinseca relazione al governo della Chiesa, la designazione di un vescovo contro la volontà del Papa costituisce di per sé un atto scismatico, perché significa conferire un sacramento che conforma a Cristo capo, contro il capo visibile della Chiesa, che è il Papa. È una contraddizione pensare ad un sacramento che ordina il soggetto al governo della Chiesa indipendentemente e al di fuori della comunione gerarchica con la Chiesa stessa.

Il Papa che conferisce una potestà di giurisdizione ad un laico, nominandolo, per esempio, prefetto di un Dicastero, pone il problema di determinare quali siano gli uffici capitali che non possono essere legittimamente assegnati se non a chi ha ricevuto l’ordine sacro; è questo il tema che le dichiarazioni del cardinal Ouellet mettono sulla scrivania di Leone XIV. Ma il vescovo che conferisce l’ordinazione episcopale a candidati non designati dalla legittima Autorità e contro la volontà del Romano Pontefice, usurpa la giurisdizione della Sede Apostolica, la quale, tra «i diritti e i privilegi che le sono stati conferiti dallo stesso Cristo Dio» (Pio IX, Quartus supra) annovera proprio quello di designare un vescovo, sia che questo avvenga direttamente, che indirettamente. E a finire sulla scrivania del Papa, questa volta, non può essere che la notifica della scomunica.

La condanna delle prossime consacrazioni del 1° luglio non discende affatto dalla presunta ecclesiologia errata di LG; la Chiesa, che ha sempre insegnato la distinzione delle due potestates, non ha però mai ammesso l’ordinazione di un vescovo contro la volontà del Papa ed ancor meno per esercitare il ministero al di fuori della comunione gerarchica.



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