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TRASCRIZIONI

Omogenitorialità, il Tribunale di Milano tra luci e ombre

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Il Tribunale di Milano annulla la trascrizione di un bambino all’anagrafe avuto da una coppia gay tramite maternità surrogata. Ma poi indica la “soluzione” della stepchild adoption

Vita e bioetica 28_06_2023

Ennesima puntata sull’omogenitorialità. A seguito della circolare del Ministero dell’Interno ai prefetti nel gennaio scorso che chiedeva di interrompere le trascrizioni di figli di coppie gay, il Tribunale di Milano ha annullato la trascrizione di un bambino all’anagrafe avuto tramite maternità surrogata, effettuata all’estero, da parte di una coppia omosessuale maschile.

In ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2022 e ad una precedente della Corte costituzionale del 2021 che ribadivano il divieto di legittimare la filiazione omogenitoriale derivata dalla pratica della maternità surrogata in favore del partner non genitore biologico del minore, i giudici hanno spiegato che tale divieto trova origine nella «legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale».

Poi aggiungono: «L’automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione, sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, semmai attua quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi». E fin qui siamo d’accordo.

I giudici però proseguono così: «Va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo del se e del quando, ma anche del modo». Questa argomentazione, ahinoi, non regge perché la Corte costituzionale, nel 2014, quando eliminò il divieto di fecondazione eterologa presente nella Legge 40 parlò espressamente, almeno in due punti della sentenza, di diritto alla genitorialità che non poteva essere compresso in nessun modo. Ecco perché permise l’accesso all’eterologa ed ecco perché, seguendo la logica malamente fondata dalla Consulta, si potrebbe tranquillamente permettere anche la maternità surrogata. In soldoni, se esiste il diritto al figlio questo diritto deve essere garantito in merito al se, al quando e anche al come.

I giudici di Milano poi parlano della tutela dell’interesse del minore nato comunque da utero in affitto. Scordandosi - ed è invece l’aspetto più rilevante - delle numerose vite spezzate per arrivare al parto della gestante surrogata, i giudici ricordano che «l’ordinamento già conosce e tutela rapporti di filiazione non originati dalla genetica, ma sorti sulla base della “scelta”, e quindi dell’assunzione di responsabilità, di dar vita a un progetto genitoriale comune». Si stanno riferendo all’istituto dell’adozione ma che, contrariamente a quanto scrive il tribunale, non si fonda sulla scelta degli adulti di diventare genitori, ma sul diritto del minore ad avere una famiglia.

In merito alle coppie gay maschili che hanno avuto un bambino tramite maternità surrogata, la soluzione dell’adozione prende il nome di stepchild adoption (qui sono illustrate le nostre riserve di carattere giuridico a tale istituto). I giudici, facendo proprie le riflessioni della sentenza della Cassazione appena richiamata, affermano che la stepchild adoption «rappresenta l’istituto che consente al bambino, nato a seguito di maternità surrogata nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, di mantenere, con il riconoscimento dello status di figlio, la relazione affettiva e di cura già di fatto instaurata e consolidata con il partner del genitore biologico»; inoltre «rappresenta il modello rivolto a consolidare, con una veste giuridica, il rapporto con quello, dei due componenti della coppia, che non è genitore biologico e quindi non risulta genitore secondo l’ordinamento italiano». Primo: un bambino ha bisogno di un padre e di una madre (qui gli studi che riportano i danni sui minori che crescono in una coppia gay). Con la stepchild adoption il bambino avrà due papà o due mamme.

In secondo luogo, se si accetta l’omogenitorialità derivata da stepchild adoption, non si vede perché non si possa accettare l’omogenitorialità derivata da utero in affitto o derivata da eterologa per le coppie lesbiche. Infine, permettere la stepchild adoption favorirà la maternità surrogata proprio perché le coppie che accederanno a questa pratica avranno poi la certezza che i giudici saneranno la loro posizione. E, di questo passo, più avanti, come ricordava di recente Simone Pillon, arriveremo certamente al punto che cadrà addirittura il divieto dell’utero in affitto. Insomma tutti, tra Corte costituzionale, Cassazione, ministro della Famiglia e da ultimo anche Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha considerato legittimo il divieto italiano di registrazione automatica dei figli avuti tramite utero in affitto, condannano la maternità surrogata, ma benedicono la stepchild adoption, non comprendendo che questa legittimerà prima o poi quella.

Il Tribunale di Milano si è poi pronunciato anche sul caso di tre trascrizioni di minori di altrettante coppie lesbiche avvenute a Milano e di cui la Procura chiedeva ai giudici l’annullamento tramite rettificazione degli atti dello Stato civile: questo perché la fecondazione eterologa, a cui avevano fatto ricorso all’estero le donne, è vietata per le coppie omosessuali e quindi la filiazione che ne deriva in capo alla partner non genitore biologico è illegittima. I giudici hanno respinto la richiesta della Procura non tanto per motivi legati al merito, ma piuttosto per motivi legati alla procedura. Infatti hanno rimandato tutto ad un procedimento contenzioso di cognizione, specificando che, se l’annullamento ci deve essere, questo non possa realizzarsi tramite mera rettificazione, ma tramite appunto un procedimento più articolato. Sospettiamo che si tratti solo di un escamotage voluto unicamente per far melina e per scovare un pertugio di carattere procedurale al fine di far passare l’omogenitorialità derivante da eterologa.