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Legge-bavaglio sull'omofobia, ad imporla ci pensa Strasburgo

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L'aggiornamento della Direttiva del 2012 sulle vittime di reato introduce modifiche che vincolano gli Stati in materia di accesso all'aborto e omotransfobia. Bocciato al Parlamento italiano, il Ddl Zan rischia di tornare passando per quello europeo. Ancora una volta la sovranità nazionale è scavalcata dall'agenda abortista e arcobaleno.

Attualità 23_05_2026
Philippe STIRNWEISS - Imagoeconomica

Giovedì scorso il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato.  Il testo base era del 2012, ma il Parlamento ha deciso di aggiornarlo. La Direttiva reca in sé molte disposizioni condivisibili, ma l’aggiornamento ha introdotto alcuni vincoli per gli Stati, vincoli contrari ai principi non negoziabili.

Vediamo i principali. All’articolo 13 possiamo leggere: «Nell'ambito della risposta mirata ed integrata alle vittime di violenza sessuale, i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva possono includere, ove legalmente disponibili in un determinato Stato membro conformemente al diritto nazionale, comprese le leggi e le disposizioni costituzionali, la contraccezione d'emergenza, il trattamento profilattico post-esposizione, i test per le infezioni sessualmente trasmissibili e l'accesso all'aborto». Si aggiunge che ciò deve avvenire nel rispetto della libertà degli Stati di definire le proprie politiche sanitarie. Ma questa aggiunta non conforta più di tanto perché le Direttive UE fungono anche da paradigma di riferimento per giudizi nazionali e sovranazionali. Inoltre rappresentano una pressione psicologica per quei Paesi particolarmente riottosi.

Poi abbiamo l’articolo 23 che, tra gli altri aspetti, sottolinea l’importanza, nel tutelare la vittima di reato, di tenere in conto di alcune sue caratteristiche peculiari, caratteristiche che, in ipotesi, potrebbero aver avuto un loro peso nel determinare a compiere il reato: «la valutazione individuale dovrebbe tenere conto delle caratteristiche personali delle vittime, comprese le esperienze di discriminazione pertinenti, anche quelle basate su motivi intersezionali, come il genere, compresa l'identità di genere, l'età, la disabilità, lo status in materia di soggiorno, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l'origine razziale, sociale o etnica, e l'orientamento sessuale». Ecco che accanto a condizioni naturali come l’etnia, la lingua, l’età e il sesso troviamo due condizioni che naturali non sono: la transessualità (chiamata “identità di genere”) e l’omosessualità.

La traduzione pratica di questo articolo è la seguente: gli Stati membri dovranno sanzionare condotte discriminatorie nei confronti di omosessuali e transessuali. Detto in altri termini, gli Stati dovranno prevedere crimini d’odio motivati da omotransfobia. Nel 2021 il Parlamento italiano aveva bocciato il Ddl Zan sull’omofobia ed ora si trova costretto ad adottarlo perché glielo chiede l’Europa.  Proprio il famigerato eurodeputato Alessandro Zan ha così commentato il voto a favore di questa Direttiva: «La Direttiva sarà vincolante per tutti gli Stati membri e anche il governo Meloni dovrà adeguarsi».

Altro articolo critico è il 24: «Qualora il reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale di modo che sorga un conflitto di interesse tra la vittima minorenne e il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri tengono conto dell'interesse superiore del minore e provvedono affinché ogni atto che richieda il consenso a norma del diritto nazionale non sia subordinato al consenso del titolare della responsabilità genitoriale». Vi sono sicuramente situazioni in cui è bene affrancarsi dal consenso genitoriale qualora lo stesso genitore sia coinvolto nel reato: pensiamo agli abusi sessuali. Però il problema sta nell’espressione “conflitto di interesse”, un’espressione così generica che potrebbe applicarsi anche a situazioni in cui i genitori legittimamente esercitano il loro diritto d’educazione nei confronti dei figli. Pensiamo al rifiuto da parte di un padre e di una madre al “cambio” di sesso del figlio. Sarebbe una situazione in cui si creerebbe un conflitto di interesse tra genitori e figlio. In questo caso l’UE vieta che i genitori possano mettere il naso nella decisione del figlio.

Infine nell’art. 5 bis possiamo leggere: «Al fine di agevolare la segnalazione da parte di terzi di organizzazioni della società civile che potrebbero ricevere informazioni relative a reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la cooperazione tra le autorità competenti e tali organizzazioni». Nel testo non si indicano procedure di accreditamento e quindi, per ipotesi, ogni organizzazione potrebbe candidarsi a cooperare con gli Stati per la segnalazione di reati. In astratto potrebbe essere anche una buona soluzione, ma nel concreto questo articolo è stato voluto per assegnare un valore istituzionale a ONG e lobby che lavorano contro la vita umana e la famiglia. Il potere di delazione assegnato a queste organizzazioni diventerà un’arma in più in mano a quegli ordinamenti giuridici già tesi a perseguitare giudizialmente chi difende i principi non negoziabili.

Un ultimo rilievo: queste modifiche alla Direttiva del 2012 riguardano materie che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riservava per competenza agli Stati membri. Ciò significa che la sovranità nazionale ancora una volta è stata scavalcata al fine di imporre la solita agenda abortista ed omosessualista. Vedremo se, come è già accaduto nel passato, il governo Meloni rifiuterà comunque l’applicazione di questa Direttiva.



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