Ecclesia supplet, i due casi previsti non giustificano Écône
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Non è la necessità ma la Chiesa a conferire la giurisdizione, anche quella di supplenza. Il canone 144 parla di errore comune dei fedeli o di dubbio positivo e probabile del ministro, situazioni inapplicabili però ai sacerdoti della Fraternità San Pio X.
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Tenendo in mente quanto affermato nel precedente articolo, ed in particolare che la giurisdizione è data alla Chiesa e dunque la giurisdizione di supplenza si ha solo laddove la Chiesa ha stabilito di supplire, vediamo ora le due situazioni in cui effettivamente la Chiesa ha previsto di conferire una giurisdizione di supplenza (oltre al caso di pericolo di morte, già visto), indicate nel can. 144 (che ripropone il can. 209 del CIC 1917).
Il primo caso è quello dell’errore comune, che riguarda il giudizio che qualcuno ha una giurisdizione che in realtà non ha; per esempio, un giudice canonico che in realtà non ha ricevuto alcuna giurisdizione, un sacerdote che assiste al matrimonio, ma senza le necessarie facoltà, o un sacerdote che amministra il sacramento della penitenza, ma senza averne le facoltà.
Senza entrare nelle discussioni tra canonisti, possiamo presentare alcuni punti fermi. Il primo è dato dal sostantivo «errore»; non si tratta dunque di ignoranza (“non sapevo che”), di dubbio (“chissà se”), ma di un giudizio che si rivela essere errato circa il fatto che il soggetto in questione ha quella giurisdizione abituale che in realtà poi non ha.
Facciamo un esempio semplice: se i fedeli si vanno a confessare in un santuario giuridicamente eretto dal vescovo o dalla Santa Sede, essi giudicano, in virtù di alcuni elementi oggettivi, che il sacerdote che trovano di turno nel confessionale sia stato mandato lì dall’autorità competente e dunque abbia le facoltà per assolvere. Deve dunque esistere un giudizio erroneo che nasce da elementi oggettivi osservabili che lasciavano intendere che il sacerdote in questione avesse effettivamente la giurisdizione o le facoltà per compiere un certo ufficio. Se vedo un sacerdote in un confessionale di una chiesa eretta dal vescovo (come una chiesa parrocchiale, o un santuario), deduco che egli abbia l’autorizzazione del vescovo per confessare.
Il secondo dato è indicato dall’aggettivo «comune»: l’errore deve infatti riguardare una comunità (per es. la comunità parrocchiale, la comunità diocesana, i fedeli che si recano in pellegrinaggio in un santuario, etc.), e non singole persone. A ben vedere, questo aspetto è collegato al precedente: se infatti gli elementi oggettivi osservabili depongono per ritenere ragionevolmente che la persona abbia la giurisdizione abituale, allora sarà un’intera comunità ad essere indotta in errore e non solo qualcuno. E la Chiesa supplisce proprio per proteggere la comunità cattolica da un errore per certi versi inevitabile, non singole persone che hanno giudicato erroneamente sulla base di ignoranza, ed ancor meno di quelle che hanno consapevolmente disatteso le indicazioni della Chiesa, rivolgendosi al ministero di sacerdoti illegittimi.
Veniamo alla FSSPX. Chiunque si rivolga ai sacerdoti della Fraternità sa molto bene che essi non hanno ricevuto alcuna giurisdizione abituale dall’Ordinario (eccettuate le facoltà per assolvere e, con l’autorizzazione dell’Ordinario, per assistere ai matrimoni, se autorizzati dai vescovi, a partire rispettivamente dall’anno 2016 e 2017, e che oggi sembrano essere state revocate); e sa anche molto bene che si sta rivolgendo a dei sacerdoti che esercitano in modo illegittimo il loro ministero, come la Chiesa ha sempre affermato, anche dopo che Benedetto XVI tolse le scomuniche ai quattro vescovi. Tant’è vero che li va a “scovare” appositamente nelle loro chiese e cappelle private, e non nei luoghi di culto eretti dall’Ordinario o dalla Sede Apostolica. Dunque, il principio della supplenza di giurisdizione non si applica a questa situazione ed altre analoghe (per esempio, quella dei sedevacantisti).
Rivendicare lo “stato di necessità” non ha alcuna rilevanza nell’applicazione della supplenza di giurisdizione per errore comune, perché non è la necessità a conferire la giurisdizione, ma la Chiesa. E, come si è detto, la Chiesa supplisce la giurisdizione quando intende supplirla, come indicato chiaramente dal diritto. I fedeli che si rivolgono a ministri che palesemente non hanno ricevuto alcuna giurisdizione abituale – fatto che la stessa FSSPX ammette, tant’è vero che poi cerca di giustificarsi ricorrendo al principio dell’Ecclesia supplet, e dunque alla giurisdizione di supplenza, – non sono nella situazione di «errore comune» prevista dal diritto. Al contrario, i fedeli che conoscono il difetto del potere di giurisdizione non devono richiedere al sacerdote atti che egli non può compiere.
Vediamo ora il caso del dubbio positivo e probabile. Se l’errore comune riguarda la comunità dei fedeli, che giudica che il sacerdote abbia una giurisdizione abituale che invece non ha, il dubbio positivo e probabile riguarda il ministro stesso, che ha un dubbio oggettivo di avere le facoltà per una certa situazione. Non si tratta di un dubbio qualsiasi; il dubbio è detto positivo e probabile, perché il ministro ha ragioni positive e probabili per ritenere di avere le facoltà abituali (che in realtà poi non ha), ma non la certezza assoluta; il piatto della bilancia pende sul lato della risposta affermativa, ma senza poter effettivamente escludere l’altra possibilità. Attenzione: non si tratta di un dubbio che riguarda la conoscenza dottrinale (ad es., non sapere che per assolvere validamente è necessario aver ricevuto le facoltà), ma del dubbio di avere o no le facoltà in quella particolare situazione che le richiederebbe. La Chiesa assicura che, in una siffatta, situazione, ella supplisce una eventuale mancanza di facoltà, al fine di liberare il sacerdote da eventuali scrupoli.
Ma anche questa situazione non si applica ai sacerdoti della FSSPX, che sanno benissimo di non avere giurisdizione né facoltà abituali (di nuovo, per la confessione e i matrimoni, almeno fino al 2016 e 2017), sanno benissimo che il loro ministero è considerato dalla Chiesa illecito, tant’è vero che esplicitamente si giustificano con la (malintesa) giurisdizione di supplenza. Attenzione a questa precisazione: il dubbio indicato nel can. 144 riguarda la giurisdizione e le facoltà abituali, non quelle conferite dalla supplenza della Chiesa. Spieghiamo meglio: la Chiesa supplisce quando il sacerdote ritiene probabilmente, senza averne la certezza, di possedere la facoltà abituali, conferitegli dall’Ordinario, ma non quando egli ritiene di avere le facoltà perché “tanto la Chiesa supplisce”.
Se, per esempio, un sacerdote della FSSPX assiste ad un matrimonio senza averne ricevute le facoltà dal vescovo, egli non può giustificarsi rifacendosi alla supplenza della Chiesa, perché non vi è alcun dubbio positivo e probabile a riguardo: egli sa di non avere le facoltà abituali. Né i nubendi possono addurre l’errore comune, primo perché non c’è errore, ma semmai ignoranza (quando non volontà esplicita di agire diversamente da come comanda la Chiesa); secondo, perché non c’è una comunità cattolica in errore: nel momento in cui dei fedeli si rivolgono a ministri illegittimi, essi non possono essere considerati una comunità cattolica. Un tale matrimonio risulta dunque invalido.
Chiediamo scusa ai lettori per la difficoltà dell’argomento, ma purtroppo è la stessa FSSPX a fare ricorso a questi canoni per giustificare il proprio operato. Salvo poi accusare di legalismo chi ne mostra le falle.
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