Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
FSSPX

Diritto divino e consacrazioni contro la volontà del Papa

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La consacrazione di un vescovo contro la volontà del Papa va contro la natura stessa dell'episcopato così come voluto da Cristo. Don Hilaire Vernier, della Fraternità Sacerdotale San Pietro, spiega le ragioni per cui la salvezza delle anime non può richiedere un atto – come quello che avverrà domani a Ècône – che contraddice sia la legge canonica sia quella divina.
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Ecclesia 30_06_2026
Fonte: FSSPX

Alla vigilia delle consacrazioni episcopali illegittime della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) vogliamo offrire ai lettori quanto più materiale possibile per valutare questo atto alla luce della dottrina cattolica e senza faziosità alcuna. Si tratta di articoli che chiedono di essere letti con calma e attenzione, senza farsi trascinare dal vortice di reazioni impulsive e poco pertinenti, che impazzano in rete e che stanno tragicamente trascinando tante anime fuori dalla comunione cattolica. Ringraziamo la Fraternità Sacerdotale San Pietro (FSSP), e l’autore don Hilaire Vernier, per averci concesso di tradurre e pubblicare questo importante articolo comparso di recente su claves.org, come sintesi di una interessante conferenza da quest’ultimo tenuta a Parigi il 4 aprile (che si può vedere nel video sotto, per chi comprende il francese). Si tratta della precisa dimostrazione dell’impossibilità di consacrare un vescovo contro la volontà del Papa, a motivo della natura stessa dell’episcopato. Su questo tema preciso – ha rivelato don Vernier (dal minuto 1:43:12) – il Distretto di Francia della FSSP ha chiesto un dibattito con l’analogo Distretto della FSSPX, ricevendo come risposta che, in linea di massima, un confronto è possibile, ma non su questa precisa questione.

La prospettiva delle ordinazioni episcopali annunciate dalla FSSPX per il prossimo 1° luglio, che saranno molto probabilmente conferite contro la volontà del Papa, non può lasciare indifferenti i cattolici fedeli alla Tradizione della Chiesa nella sua interezza. Tali consacrazioni pongono una grave difficoltà, non solo di per sé, ma anche nelle giustificazioni avanzate dalla FSSPX.

Di per sé, le consacrazioni conferite contro la volontà del Papa sono contrarie al diritto divino, conformemente al costante magistero della Chiesa, come ricordato e spiegato da Pio XII nell’Ad Apostolorum principis, del 29 giugno 1958: «[…] è Nostro preciso dovere di ricordare a tutti che ben altri sono la dottrina e i princìpi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore. I sacri canoni infatti chiaramente ed esplicitamente sanciscono che spetta unicamente alla sede apostolica giudicare circa l'idoneità di un ecclesiastico per la dignità e la missione episcopale e che spetta al romano pontefice nominare liberamente i vescovi».

A sostegno di questo insegnamento, che si fonda esplicitamente sul diritto divino (1) e riguarda sia l’assunzione dell’eventuale missione episcopale (mediante la quale vengono conferiti i poteri di giurisdizione e di magistero) sia quella della dignità episcopale (2) (ricevuta tramite la consacrazione e che implica il consenso, almeno tacito, del Papa), vorremmo esporre tre argomenti teologici che derivano dalla natura stessa dell’episcopato cattolico.

In primo luogo, non è possibile separare la ricezione dell’episcopato cattolico dalla trasmissione di un potere di reggenza, inteso da tutti i teologi come implicante almeno l’idoneità e il titolo a ricevere dal Papa i poteri di giurisdizione e di magistero di Cristo, che costituiscono il consacrato come principe della Chiesa (3). Non si tratta di confondere questo potere di reggenza (partecipazione alla dignità regale di Cristo, conferita dalla consacrazione episcopale [4]) con il potere di giurisdizione, né di affermare che quest’ultimo sia comunicato con la consacrazione, ma si tratta piuttosto di non ridurre la distinzione tra episcopato e presbiterato ai soli poteri di santificazione (5).
In altre parole, ogni consacrazione valida conferisce di per sé una dignità e uno status principesco, di per sé inalienabili, che riflettono i poteri di santificazione riservati (consacrare gli oli, i calici…) o propri (ordinare, confermare) al vescovo, il che implica peraltro sempre una giurisdizione (almeno delegata), affinché possano essere esercitati legittimamente.

Affermare il contrario equivale a sostenere che non sarebbe contrario al diritto divino che tutte le diocesi possano essere abitualmente governate da sacerdoti (non destinati a ricevere la consacrazione episcopale), o che il potere di magistero possa essere detenuto dai sacerdoti. Tali affermazioni sono evidentemente contrarie al vincolo voluto da Cristo, da un lato tra l’appartenenza alla Chiesa docente e l’episcopato e, dall’altro, tra il possesso di una giurisdizione ordinaria sulle Chiese particolari e l’episcopato.

In secondo luogo, non è possibile separare la ricezione dell’episcopato cattolico dalla partecipazione all’apostolicità formale della Chiesa, intesa come legittima ricezione del potere d’ordine episcopale, ossia nella comunione gerarchica (6) con il successore di Pietro, Principe degli apostoli.
Quale vescovo cattolico, anche senza giurisdizione (o senza una diocesi da governare), non sarebbe formalmente (7) successore degli apostoli, almeno in senso ampio (8)? A meno che non si sostenga che un vescovo cattolico senza giurisdizione possa essere successore degli apostoli allo stesso titolo di un vescovo ortodosso, si è tenuti ad affermare una tale inseparabilità.

In terzo luogo, non è possibile separare la ricezione dell’episcopato cattolico dall’appartenenza al corpo episcopale di cui il Papa è il capo, e ciò per diritto divino, come ricorda don Victor-Alain Berto: «Al contrario, un vescovo consacrato nell’unità della Chiesa, anche se attualmente non esercita alcuna giurisdizione come pastore ordinario particolare, sia che sia stato consacrato come vescovo titolare, sia che si sia dimesso dalla sua sede o sia stato destituito (per una causa diversa dal crimine), fa parte del corpo episcopale, perché nulla in lui contraddice la “vocazione” dei sacerdoti di primo rango al governo del popolo cristiano (9)»
Non si tratta qui del collegio episcopale (10), ma proprio di quel corpo dal quale un vescovo può essere separato solo dallo scisma. A meno che non si ritenga che si possa essere membri del corpo episcopale contro il suo capo, o che si possa essere vescovi della Chiesa cattolica senza subordinazione al Papa, si è tenuti ad affermare questa inseparabilità.

Queste ragioni spiegano perché non si trova alcun riferimento magisteriale o teologico precedente all’ultimo concilio che affermi non essere contrario al diritto divino consacrare un vescovo contro la volontà del Papa, anche se non gli viene conferita alcuna giurisdizione. Spiegano inoltre che il Magistero non distingue generalmente tra i vescovi consacrati quelli con o senza concessione di giurisdizione, quando afferma la necessità che essi siano sempre in comunione con la Sede Apostolica (11).

Infine, i motivi addotti per giustificare tali consacrazioni implicano non solo la sovversione di un principio canonico relativo all’interpretazione delle leggi puramente ecclesiastiche, ma anche quella di un dogma.
La legge suprema della Chiesa, la salvezza delle anime (12), viene intesa come “la necessità fatta legge”, e ciò anche contro la legge divina che proibisce qualsiasi consacrazione contro la volontà del Papa. Il che equivale ad affermare non solo che una regola di interpretazione del diritto canonico possa annullarla in determinate circostanze, ma soprattutto che la salvezza delle anime possa esigere di commettere un peccato.
Il dogma “fuori dalla Chiesa non c’è salvezza” sembra, dal canto suo, essere diventato “fuori dai sacramenti amministrati dai sacerdoti della FSSPX non c’è salvezza”. Ma ciò è falso per due ragioni.
In primo luogo, se la FSSPX scomparisse, i sacramenti validamente celebrati — anche secondo il rito tradizionale — rimarrebbero nella Chiesa.
In secondo luogo, mentre l’appartenenza al corpo della Chiesa, almeno implicitamente voluta, è sempre e per tutti necessaria alla salvezza, non così la ricezione dei sacramenti, soprattutto per le persone che ne sarebbero private loro malgrado. Aggiungiamo a ciò che, in astratto, è meglio appartenere alla Chiesa senza poter ricevere i sacramenti piuttosto che ricevere i sacramenti senza appartenere alla Chiesa, a meno che non si ritenga che i sacramenti possano essere ricevuti con frutto da persone colpevoli di peccati gravi, come quelli di eresia, scisma o grave disobbedienza.

Possano queste considerazioni essere accolte senza pregiudizi, né passioni, né spirito polemico, ma in un’ottica coerente con l’attaccamento incondizionato all’intera Rivelazione, così come trasmessa e interpretata dal magistero costante della Chiesa, valido in ogni epoca, anche in tempi di crisi; tempi che non sono certo sfuggiti alla conoscenza di Cristo, il quale ha fondato la sua Chiesa e la governa secondo principi immutabili.


Note
(1) I «sacri canoni» si riferiscono esplicitamente a quanto sopra, ossia «la dottrina e i principi che reggono la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo nostro Signore», e indicano chiaramente che essi sono qui intesi come espressione del diritto divino.

(2) Sebbene i due riferimenti canonici citati in questo passo si riferiscano a vescovi destinati a ricevere una giurisdizione, più avanti Pio XII fa riferimento, in una nota, al canone 953, che parla proprio di consacrazione episcopale senza distinguere tra quella del vescovo titolare (senza giurisdizione) e quella del vescovo residenziale (con giurisdizione): la consacrazione episcopale è riservata al Pontefice Romano, cosicché «nessuno può conferire legittimamente la consacrazione episcopale se prima non sia certa l'esistenza dell'apposito mandato apostolico (can. 953)».

(3) Leone XIII, enciclica Sapientiæ christianæ: i vescovi «nella gerarchia ecclesiastica sono autentici principi».

(4) Ch. V. Héris o.p., Le Mystère du Christ, Desclée, Parigi 1928, p. 329. Nel vescovo, a differenza del sacerdote, proprio in virtù del suo potere di ordine che gli «conferisce una dignità regale, che lo rende principe della Chiesa […] vi è una idoneità fondamentale di governare e di istruire il popolo cristiano».

(5) «Il vescovo, infatti, ha un’autorità nei confronti del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, di cui riceve il compito principale e, per così dire, regale. Ma rispetto al corpo reale di Cristo, contenuto nel sacramento, non ha un’autorità superiore a quella del sacerdote» (San Tommaso d’Aquino, Opuscolo XVIII, La perfezione della vita spirituale, capitolo 24).

(6) Questa comunione può essere definita come «la legittimità dell’ordine ricevuto e l’inserimento nella gerarchia legittima di chi ne è investito e, di conseguenza, nella Chiesa universale» (Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine constitution, Casterman, 1965, p. 113).

(7) Sono successori degli apostoli, dal punto di vista materiale, tutti coloro che hanno ricevuto validamente la consacrazione episcopale, come i vescovi ortodossi che detengono effettivamente, sebbene illegittimamente, la pienezza del potere d’ordine.

(8) In senso stretto, solo i vescovi residenziali sono formalmente successori degli apostoli, essendo dotati, oltre che della legittima ricezione della pienezza del potere di ordine, di un potere di giurisdizione ordinaria, abituale e immediata su una Chiesa particolare o su una diocesi.

(9) Questo brano tratto dal libro Pour la sainte Église romaine (pp. 243-244) di don Victor-Alain Berto, teologo di mons. Lefebvre durante il Concilio Vaticano II, è preceduto immediatamente dal seguente passo: «Qual è dunque, tra questi due poteri [d’ordine o di giurisdizione], quello che opera formalmente, in chi ne è investito, l’aggregazione al Corpo episcopale? Riteniamo che sia il potere di governo, non attuale, ma in quanto normalmente associato alla consacrazione, in quanto la consacrazione ne conferisce una “vocazione” e in quanto tale “vocazione” non è ostacolata dallo scisma, e nella misura in cui non vi sia qualcosa che annulli tale vocazione. È vescovo chi ha ricevuto la consacrazione, anche se in seno allo scisma, anche se in modo scismatico facendosi consacrare senza mandato apostolico; ma allora è vescovo senza far parte del Corpo episcopale; ha la “vocazione” a farne parte in virtù della sua consacrazione episcopale, ma non ne fa parte a causa del suo scisma, e non ne farà mai parte fintanto che rimarrà nello scisma, perché lo scisma annulla questa vocazione».

(10) Il collegio episcopale, da distinguersi dal corpo episcopale, indica l’episcopato unito e subordinato al Papa (corpo), ma in quanto costituisce un unico soggetto morale (collegio); ciò avviene occasionalmente e sempre su richiesta del Papa, come quando egli convoca un concilio ecumenico.

(11) E così Pio VI insegna: «ad essa [Sede apostolica] principalmente e fondamentalmente compete confermare o riprovare la consacrazione tanto dei metropolitani quanto degli altri vescovi».

(12) Così, nel Codice di Diritto Canonico vigente, al canone 1752, si legge: «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747 attenendosi a princípi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema».