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Come andare in chiesa senza violare la legge

Dalla versione finale del decreto-legge n.19 del 25 marzo è sparito il potere delle autorità civili di chiudere le chiese. Resta una più generica "limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto”. Un intervento dell'ultimo minuto (forse Mattarella?) ma che significa che c'è ancora la possibilità di esercitare il diritto di andare in chiesa.

Libertà religiosa 27_03_2020

1. La lettura del decreto-legge n. 19 del 2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale con la data del 25 marzo, riserva una sorpresa: all'ultimo momento è scomparsa la possibilità per il presidente del Consiglio dei Ministri di disporre la chiusura dei luoghi di culto, potere previsto dalla bozza che è girata fino alla sera del 25 marzo e di cui aveva parlato Stefano Fontana sulla Nuova Bussola Quotidiana di ieri (clicca qui). In effetti, il provvedimento attribuisce al presidente del Consiglio il potere di disporre, oltre alla “sospensione delle cerimonie religiose”, anche la “limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto”, ma non di ordinarne la chiusura.

Chi ha voluto la cancellazione di quella norma che era senza dubbio contemplata nel progetto originario? Sembra verosimile che sia stato il presidente della Repubblica che, dovendo emanare i decreti-legge, esercita il controllo sul loro contenuto al fine di rilevare eventuali palesi incostituzionalità. Come abbiamo visto, il presidente Mattarella ha atteso quasi due giorni per emanare il decreto-legge. Se questa ricostruzione è esatta, significa che possiamo contare su un “garante” deciso a frenare l’azione del Governo anche in questa situazione di emergenza se si spinge troppo oltre nel reprimere le libertà costituzionali, come quella religiosa: e di ciò dobbiamo rallegrarci, prendendo atto che, in nessun provvedimento adottato per l’emergenza da COVID-19, si fa riferimento alla chiusura delle chiese [nella foto, il Duomo di Monza ieri].

2. Ma allora: è possibile uscire dalla propria abitazione per recarsi in chiesa? La risposta - in linea di diritto - è, ancora una volta: sì! Anzi, alla luce del nuovo decreto-legge questa possibilità potrebbe essere riconosciuta in maniera ancora più esplicita.

In effetti, come osservato in un precedente articolo di Andrea Zambrano (clicca qui), sulla base della normativa precedente (che mantiene efficacia fino al 3 aprile) occorre sostenere che l’intenzione della persona di esercitare il culto nella chiesa aperta integri una “situazione di necessità”; ora, invece, questa possibilità è sostanzialmente prevista. Infatti: a) ora gli spostamenti individuali potranno essere motivati “da situazioni di necessità e d’urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”: quindi non occorre fare riferimento ad una “necessità”, essendo sufficiente una “ragione”, purché sia “specifica” (“sto andando in chiesa per un’ora di adorazione del Santissimo”); né è previsto che la polizia possa sindacare sulla fondatezza di tale ragione; b) inoltre, il fatto che sia possibile adottare “limitazioni dell’ingresso nei luoghi destinati al culto” comporta che - in mancanza di limitazioni espressamente previste - tale ingresso è consentito! D’altro canto, già il decreto dell’8 marzo, che condizionava l’apertura dei luoghi di culto all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da permettere il rispetto della distanza di un metro tra le persone, faceva riferimento ai “frequentatori” delle chiese: ora, come possono esistere “frequentatori” di una chiesa (in cui sono sospese le cerimonie) se non è possibile accedervi? E come è possibile accedervi se non allontanandosi dalla propria abitazione?

Occorre rimarcare un altro dato: i media hanno sottolineato l’inasprimento delle sanzioni rispetto al precedente decreto. Ma la vera novità è che non si tratta di sanzioni penali, ma amministrative (banalmente: multe), tranne che per coloro che sono in quarantena perché affetti da virus; ciò dovrebbe allentare il controllo delle forze di polizia che – diciamolo chiaramente – non dovrebbero inseguire donne anziane che si recano a pregare in chiesa, magari munite di mascherina.

3. C’è qualcosa di più. Il decreto-legge non dà affatto “mano libera” al presidente del Consiglio nel disporre la limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto. In primo luogo, potendo soltanto prevedere “limitazioni”, il decreto non potrà vietare a tutti l'ingresso, realizzando una chiusura di fatto delle chiese: il termine “limitazione” non permette una diversa interpretazione (e, del resto, abbiamo visto che la possibilità di chiusura, inizialmente prevista, è stata cancellata). Per di più, tale provvedimento - dice il decreto-legge - dovrà essere adottato “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso”: quindi, la limitazione dovrà essere giustificata e potrà essere disposta soltanto se effettivamente necessaria per contrastare il rischio sanitario da COVID-19 (sarà necessario il parere del Comitato tecnico scientifico). Si noti il riferimento alla possibilità di differenziare la disciplina con riferimento alle diverse parti del territorio nazionale: non sarà inevitabile disporre (come fu previsto nel decreto del 9 marzo) che tutte le limitazioni saranno le stesse sull’intero territorio nazionale, ma (evidentemente alla luce dell’evoluzione della pandemia) potranno - anzi, dovranno - essere adottate discipline differenti.

In definitiva, il decreto del presidente del Consiglio assume la sua vera natura: un provvedimento amministrativo, che dovrà avere specifiche giustificazioni e che sarà impugnabile davanti al TAR.

4. Un’ultima riflessione non può non riguardare la partecipazione del popolo alla Messa e, in particolare, la possibilità di partecipare ai riti della Settimana Santa. Qualcuno sostiene che si tratta di questione superata, visto che la Congregazione per il Culto Divino ha dato disposizioni per la celebrazione dei riti senza il popolo: non credo che sia esattamente così, visto che il decreto del 25 marzo prevede che le indicazioni siano valide “nei paesi […] dove sono previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti delle persone”; ma, appunto, queste restrizioni potranno essere disposte dall’Autorità civile per l’intero territorio nazionale? Ci si potrebbe chiedere se sia adeguata una posizione del tutto rinunciataria che altri non hanno (basta cercare su internet: il sindaco di Nuoro ha celebrato un matrimonio civile il 24 marzo con “sposi, testimoni e parenti stretti”; perché, dice la Nuova Sardegna, “l’amore è più forte del coronavirus”: non era forse una cerimonia civile, sospesa dal decreto dell’8/3/2020?).

Ebbene: come abbiamo detto, le precedenti misure scadono il 3 aprile e il presidente del Consiglio dovrà adottare nuovi decreti per disporre la “sospensione delle cerimonie religiose”; ma anche questi decreti dovranno rispettare i principi che abbiamo sopra riportato: adeguatezza, proporzionalità, presenza effettiva di un rischio.

Anche questi decreti potranno essere impugnati davanti al Giudice amministrativo e ciascuna persona - in quanto titolare di un diritto individuale riconosciuto dalla Costituzione - potrebbe essere legittimato a farlo. Non si tratta, certo, di creare una contrapposizione in un momento così doloroso e difficile per l’intera Nazione; tuttavia si intravede uno spazio per influenzare i provvedimenti che saranno adottati, per evitare che assumano un aspetto assai sgradevole: quello di chi, approfittando di una pandemia in corso, continua a combattere - come avviene ormai da secoli! - la Chiesa e i cattolici.

Nei prossimi giorni vedremo se e in che misura questo spazio, a tutela della libertà religiosa, possa essere occupato e chi avrà la volontà di farsi sentire.