Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Sant’Agnese da Montepulciano a cura di Ermes Dovico
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Vietati i dubbi sui vaccini. Negata la libertà dei medici

I medici non potranno più sconsigliare l’uso dei vaccini. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), dichiara che sarà inserita questa regola nel nuovo codice deontologico dei medici. Il motivo? Sono un efficace strumento di medicina preventiva. E non si potrà disconoscerne il valore scientifico. Il medico è libero, secondo Costituzione e giuramento di Ippocrate. Ma non potrà sottrarsi a una campagna vaccinale. E non potrà sconsigliare il vaccino. Ma allora cosa resta della libertà del medico di agire in scienza e coscienza? Questo è il livello a cui è arrivata la medicina in Italia. 
- VIDEO. OBBLIGO VACCINALE: CHI SI FIDA DELLA CORTE COSTITUZIONALE?, di Riccardo Cascioli

Vita e bioetica 30_11_2022
Hub vaccinale

I medici non potranno più sconsigliare l’uso dei vaccini. È ciò che ha affermato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli durante il convegno romano “Una nuova deontologia per il nuovo ruolo del medico” svoltosi il 24 e 25 novembre.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore Anelli ha spiegato che, in vista del rinnovo del Codice deontologico che dovrà avvenire entro il 2024, «saranno innanzitutto introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni: i vaccini rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione ed i medici non potranno disconoscerne il valore scientifico. Conseguentemente, il medico non può sconsigliarne l’utilizzo», ma – aggiungiamo noi interpretando alla lettera le parole di Anelli – non sarà tenuto a consigliarlo. Se quindi  i medici «verranno chiamati a partecipare a campagne vaccinali non potranno non effettuare la somministrazione degli immunizzanti». Di contro però nessuno potrà obbligare il medico a vaccinarsi: «il Codice non può prevedere un obbligo di vaccinazione, poiché questo sarebbe in contraddizione con il dettato costituzionale sulla libertà individuale».

L’affermazione di Anelli – vietato sconsigliare i vaccini e obbligo di effettuare le vaccinazioni - non è condivisibile né sul piano morale né su quello giuridico, piani che in questo caso si sovrappongono perfettamente. L’art. 13 della Costituzione così recita: “La libertà personale è inviolabile”. Questo principio viene declinato per le professioni mediche dal comma 2 dell’art. 1 della legge 210/17 il quale parla di “competenza, [l'] autonomia  professionale e [la] responsabilità del medico”. Simile principio giuridico viene a sua volta declinato nel Giuramento professionale contenuto nell’attuale Codice di Deontologia Medica nel quale si può leggere: “giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione”. In questo caso il condizionamento viene dalla stessa Fnomceo. Il concetto è poi precisato dall’art. 4 del medesimo Codice dal titolo “Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico” che così recita: “L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità”.

Ora appare evidente che vietare ai medici di criticare una certa terapia ed obbligarli ad applicarla contro i loro convincimenti è contrario alla libertà professionale. Inoltre il secondo periodo dell’art. 4 così disciplina: “Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.” Le parole di Anelli si scontrano quindi con il senso di questo comma ancora vigente dato che il presidente della Fnomceo  vuole imporre a tutti i medici di non sconsigliare il vaccino che dunque risulta essere un dogma irriformabile, assunto questo assolutamente antiscientifico.

L’art. 4 viene ulteriormente specificato dall’art. 22 “Rifiuto di prestazione professionale” che così dispone: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona”. Anche questo articolo quindi è un argine contro qualsiasi imposizione in fase diagnostica o terapeutica.

La libertà deontologica del medico non è mero arbitrio, ma si fonda sul celebre binomio scienza e coscienza, è vincolata a questi due aspetti. Il primo termine indica le conoscenze e quindi le competenze del medico, frutto di studi ed esperienza. Il secondo termine indica la declinazione del suo sapere nel caso specifico, l’applicazione della sua scienza nel caso singolo nel rispetto dei principi di efficacia e appropriatezza (art. 6 del Codice deontologico). Va da sé che è impossibile che una terapia, per quanto ottima, sia da prescriversi sempre e per tutti i casi, ossia sia appropriata ed efficace sempre. Esempio banale: chi è allergico ad uno dei componenti dei vaccini anti Covid non deve farsi vaccinare.

Il valore dei criteri scienza e coscienza è attestato dallo stesso Giuramento prima menzionato: “giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità”. C’è da aggiungere che negli anni il Codice di deontologia medica ha sempre più ridotto il peso dei criteri scienza e coscienza, rendendo sempre meno autonoma la professione medica.

Il punto centrale è la valutazione dei benefici/danni nel caso specifico così come ben illustrato dall’art. 13: “La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico”. Sottolineiamo: “al caso specifico”. L’articolo così prosegue: “Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili [“reazioni individuali” ndr] e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici”. Sbaglia dunque chi sostiene che i vaccini non dovrebbero mai essere usati, ma cade in errore anche chi sostiene il contrario, ossia che è necessario ricorrere ai vaccini sempre.

In merito ai vaccini cosiddetti anti-Covid l’indicazione coattiva di Anelli da una parte imporrà di modificare o cancellare tutti questi articoli e, su altro fronte, si scontra con ampia letteratura scientifica che ormai da mesi ci informa che i vaccini non sono pienamente efficaci nel contrastare il contagio e che, soprattutto, non sono esenti da effetti collaterali anche gravi. Il medico, esercitando liberamente la sua professione in scienza e coscienza, può e deve sconsigliare in certi casi i vaccini. Inoltre, anche se la formulazione del prossimo Codice sul punto non è stata ancora resa nota, speriamo che l’imposizione non riguardi a priori tutti i prossimi vaccini, non solo quelli per il Covid. Come si potrebbe giustificare dal punto di vista scientifico un atto di fede così cieco verso tutti i vaccini che ancora non stati messi a punto?

C’è da aggiungere che non si comprende perché questo obbligo non debba essere esteso anche ad altre forme di prevenzione o di cura che nei decenni si sono ormai affermate come valide, ben più valide che i vaccini Covid. Perché dunque non vietare ai medici di sconsigliare la chemioterapia o gli antibiotici o la dialisi? Non lo si fa perché tutti sanno che anche questi mezzi terapeutici, seppur generalmente assai efficaci, non lo sono sempre per tutti i casi.

Infine troviamo una contraddizione nella parole di Anelli: il medico non può sconsigliare il vaccino e deve inocularlo se chiamato a farlo, però il medico, al pari di ogni privato cittadino, può rifiutarsi di farsi inoculare il vaccino perché, ricorda il presidente della Fnomceo, contrario alla libertà individuale (principio, tra l’altro, non rispettato dal governo Draghi). La libertà vale per il sig. Rossi, ma non per il dott. Rossi. E dunque ci domandiamo: non è contrario alla libertà individuale anche essere costretti a compiere un atto non condiviso dalla propria coscienza quando si svolge la propria professione? Inoltre, in questo caso specifico, la libertà del professionista è più consapevole del privato dato che il primo ha maggiori competenze del secondo e quindi se tuteliamo la libertà del privato a maggior ragione dovremmo tutelare la libertà del medico.

Un ultimo appunto: dal punto di vista morale, la vaccinazione potrebbe essere obbligatoria solo se con buona probabilità fosse efficace, ossia i benefici superassero di gran lunga i danni, e se fosse necessaria, ossia fosse l’unico strumento per arginare un pericoloso virus (ad esempio non esistessero cure alternative). Due criteri non soddisfatti dai vaccini anti-Covid (qui un approfondimento).