Una fatwa non è la Costituzione
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Quali garanzie deve pretendere uno Stato democratico da qualunque organizzazione religiosa che chieda riconoscimento o un'Intesa? La risposta non può essere una fatwa come nel caso di Saman Abbas. Considerazioni a margine del discorso alla Camera del direttore delle ricerche di Oasis.
Il discorso pronunciato da Michele Brignone davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, contiene una premessa condivisibile: non ogni musulmano è un fondamentalista. Ma da premesse in parte corrette, il direttore delle ricerche di Oasis ricava conclusioni che non convincono. La vera questione è: quali garanzie deve pretendere uno Stato democratico da qualunque organizzazione religiosa che chieda riconoscimento, interlocuzione istituzionale o un'Intesa?
La risposta non può essere una fatwa. Ed è proprio il riferimento alla fatwa dell'UCOII sul caso di Saman Abbas il passaggio più rivelatore dell'intero intervento. Brignone ricorda che l'UCOII, dopo l'assassinio della ragazza, espresse attraverso una fatwa la propria contrarietà ai matrimoni forzati. Ma una fatwa è un parere religioso, non una fonte del diritto italiano. Può avere un significato per chi riconosce l'autorità religiosa che la emette, ma non conferisce alcuna legittimità giuridica e non costituisce una certificazione di compatibilità con la Costituzione.
Il matrimonio forzato non è vietato in Italia perché un imam lo considera sbagliato. È vietato perché lo stabilisce l'ordinamento italiano. Una donna non è libera perché una fatwa riconosce la sua libertà: è libera perché la Costituzione italiana tutela la sua dignità, la sua autodeterminazione e la sua uguaglianza davanti alla legge. La domanda, dunque, è elementare: se domani un'autorità religiosa emanasse una fatwa di segno opposto, quale sarebbe il criterio?
La risposta può essere una sola: nessuna fatwa può modificare la legge dello Stato. È proprio qui che il ragionamento di Brignone confonde due piani che uno Stato democratico non può confondere: il fatto che un'autorità religiosa condanni una determinata pratica non dimostra in alcun modo che quell'autorità o l'organizzazione che la esprime siano compatibili con l'ordinamento costituzionale dello Stato.
In una Repubblica costituzionale l'autorità ultima sui diritti e sui doveri civili non appartiene a un'autorità religiosa. Appartiene alla legge. L'articolo 8 della Costituzione consente alle confessioni religiose di organizzarsi secondo i propri statuti «in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». La libertà religiosa è pienamente garantita dall'articolo 19. Ma libertà religiosa non significa sovranità religiosa. Una fatwa non è una legge. Un imam non è un legislatore. Una comunità religiosa non è un ordinamento parallelo. Questa distinzione non è un dettaglio giuridico: è il fondamento stesso della convivenza democratica.
Brignone contesta poi l'idea che le moschee possano rappresentare luoghi significativi per la radicalizzazione jihadista e sottolinea, richiamando Lorenzo Vidino e Peter Neumann, il crescente ruolo dell'ambiente virtuale. Ma anche qui il ragionamento rischia di costruire un falso dilemma. Il fatto che oggi una parte importante della radicalizzazione avvenga online non dimostra che i luoghi fisici, i predicatori, le associazioni e le reti territoriali siano irrilevanti. Dimostra soltanto che il fenomeno è cambiato e che lo Stato deve essere capace di controllare più ambienti contemporaneamente.
Internet va controllato nei limiti della legge. Le organizzazioni vanno controllate nei limiti della legge. I luoghi di culto vanno controllati nei limiti della legge. I flussi finanziari vanno controllati nei limiti della legge.
Non esiste alcuna contraddizione. E soprattutto, controllare non significa criminalizzare. Uno Stato democratico deve verificare comportamenti, finanziamenti, attività, legami, dichiarazioni e condotte quando esistano ragioni concrete per farlo. La stessa regola deve valere per qualunque organizzazione, religiosa o ideologica. Perciò contrapporre la libertà religiosa alle esigenze di sicurezza è un altro falso problema. La libertà religiosa non protegge il terrorismo. Non protegge il reclutamento jihadista. Non protegge l'incitamento alla violenza. Non protegge la coercizione. Protegge la fede, non il reato.
Riguardo al riferimento alla fatwa nel caso di Saman Abbas lo Stato non ha bisogno di affidarsi alle autorità islamiche per combatterlo. Saman non doveva essere protetta da una fatwa. Doveva essere protetta dalla legge. Ed è proprio questa la differenza tra uno Stato costituzionale e una comunità religiosa: lo Stato tutela la persona indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa e anche contro la pressione della sua stessa comunità, quando necessario. Questo vale per una donna musulmana quanto per una donna cristiana, ebrea, atea o appartenente a qualsiasi altra fede. La tutela della libertà individuale non può dipendere dal fatto che un'autorità religiosa approvi quella libertà.
Il punto più problematico dell'intervento riguarda però l'Intesa. Brignone attribuisce una parte della mancata conclusione dell'Intesa anche all'«attendismo» dello Stato e ricorda che UCOII, COREIS e CICI avrebbero modificato i propri statuti per essere riconosciute come enti di culto, con esiti positivi nelle fasi istruttorie citate. Anche ammesso che lo Stato abbia accumulato ritardi, resta una domanda che non può essere aggirata: chi rappresenta l'Islam italiano? Il problema non è che l'Islam sia pluralista. Il pluralismo è una caratteristica normale delle religioni e della società democratica.
Il problema nasce quando si pretende di trasformare quel pluralismo in una rappresentanza istituzionale senza chiarire chi abbia l'autorità di assumere impegni vincolanti per gli altri. UCOII, COREIS e CICI non sono necessariamente la stessa cosa. Le comunità islamiche italiane non costituiscono automaticamente un corpo unico. Esistono differenti tradizioni, sensibilità, scuole giuridiche, organizzazioni e orientamenti. E allora la domanda dello Stato non può essere liquidata come un pregiudizio. Con chi stiamo stipulando l'Intesa? Chi rappresenta chi? Quali principi comuni vengono sottoscritti? Chi garantisce che quegli impegni vengano rispettati?
Queste sono domande istituzionali, non domande islamofobe. Anzi, pretendere risposte chiare è il modo più serio di riconoscere una comunità religiosa. L'Intesa, inoltre, non è un diritto automatico di ogni organizzazione che si definisca confessione religiosa. È uno strumento previsto dall'articolo 8 della Costituzione, dentro un ordinamento che resta sovrano e che richiede il rispetto della propria legislazione. Il confronto con buddisti e protestanti proposto da Brignone non elimina il problema. Il fatto che altre confessioni abbiano raggiunto più intese dimostra che il pluralismo interno non impedisce necessariamente un rapporto istituzionale. Non dimostra però che ogni pluralità sia automaticamente rappresentativa né che un'Intesa debba essere concessa a prescindere dalla verifica dell'interlocutore.
Anche il richiamo al Patto Nazionale per un Islam italiano del 2017 va collocato nella sua giusta dimensione. Quel Patto può essere considerato un'esperienza importante di confronto tra istituzioni e associazioni islamiche. Ma non è la Costituzione. Non è una legge. E soprattutto non può diventare una patente permanente di affidabilità. L'adesione a un documento politico non rende automaticamente democratica un'organizzazione. Come non la rende democratica una fatwa. Come non la rende democratica una dichiarazione pubblica. Sono i comportamenti concreti a dimostrarlo. La verifica deve riguardare il rispetto dell'ordinamento, la trasparenza finanziaria, la condanna effettiva della violenza, il rifiuto del terrorismo, il rispetto della libertà individuale, dell'uguaglianza tra uomo e donna e dei diritti fondamentali. Le organizzazioni che vogliono diventare interlocutori istituzionali dello Stato sono pronte a riconoscere senza ambiguità il primato della Costituzione?
Brignone accusa le proposte di legge di costruire una concatenazione troppo semplice: assenza di Intesa, fondamentalismo, radicalizzazione, terrorismo. Ma lui stesso costruisce un automatismo troppo semplice: poiché non tutti i musulmani sono fondamentalisti, poiché la radicalizzazione passa anche da Internet e poiché alcune organizzazioni islamiche condannano determinate pratiche, allora quelle organizzazioni devono essere considerate potenziali alleati dello Stato.
No. Possono esserlo. Ma devono dimostrarlo. E soprattutto devono esserlo in quanto organizzazioni compatibili con l'ordinamento, non in quanto autorità religiose capaci di emettere una fatwa. È qui che il ragionamento dovrebbe essere capovolto. Lo Stato non deve chiedere alle comunità religiose di diventare democratiche. Deve pretendere che le organizzazioni che operano sul suo territorio rispettino la democrazia già esistente. Non esiste una «Costituzione islamica» da affiancare alla Costituzione italiana. Non esiste una zona grigia nella quale la norma religiosa possa prevalere sulla legge civile. Non esiste una deroga culturale alla libertà della donna. Non esiste un'eccezione religiosa al divieto della violenza. E non esiste alcuna forma di dialogo istituzionale che possa comprendere il terrorismo. Con i cittadini si dialoga. Con le comunità religiose si dialoga. Con le organizzazioni legali si può dialogare. Con chi pratica o sostiene il terrorismo si applica la legge. Questo non è fondamentalismo laico. È lo Stato di diritto.
La vera linea di demarcazione, dunque, non passa tra musulmani e non musulmani. Passa tra chi accetta il primato della legge e chi pretende di sostituirla, in tutto o in parte, con una norma religiosa. Ed è proprio per questo che la fatwa citata da Brignone non dimostra ciò che dovrebbe dimostrare. Non dimostra che un'organizzazione sia compatibile con la Costituzione. Dimostra soltanto che quell'organizzazione, in quella specifica circostanza, ha espresso un determinato parere religioso. Il resto deve essere verificato dallo Stato.
Con i suoi strumenti, con le sue leggi, con la sua magistratura, con i suoi servizi di sicurezza, con i suoi controllie soprattutto con la sua Costituzione. Perché in una democrazia la domanda non è se una fatwa autorizzi una libertà. La domanda è se quella libertà sia garantita dalla Costituzione.
E quando la risposta è sì, nessuna autorità religiosa può concederla, revocarla o limitarla. Quando invece un comportamento costituisce reato, non serve una fatwa per vietarlo. Serve la legge. In sintesi: non si contesta la libertà religiosa, ma si contesta radicalmente l'idea che il riconoscimento religioso, una fatwa, un patto o il semplice dialogo possano sostituire la verifica dello Stato sul rispetto della Costituzione.


