Un grave errore dottrinale alla base dello scisma lefebvriano
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La pretesa di invocare lo stato di necessità per giustificare l'ordinazione di vescovi contro la volontà esplicita del Papa si fonda su un'«ecclesiologia della supplenza» che confligge con quella cattolica: la vera posta in gioco è l'autorità della Chiesa, spiega don Albert Jacquemin, che della Fraternità San Pio X è stato membro fino alle consacrazioni illegittime del 1988.
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Riportiamo integralmente, con nostra traduzione, questa importante intervista del blog Le Salon Beige a don Albert Jacquemin, membro della Fraternità San Pio X (FSSPX) fino alle consacrazioni episcopali del 30 giugno 1988, oggi sacerdote della diocesi di Parigi, e autore del recentissimo libro Le choix de la rupture. Mgr Lefebvre, Rome, les sacres 1974-2026. In questa intervista – e ancor più nel suo libro – don Jacquemin ha il pregio di mostrare la vera posta in gioco delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio: una «ecclesiologia della supplenza» che confligge frontalmente con l’ecclesiologia cattolica. Alla base dello scisma lefebvriano c’è un grave errore dottrinale.
La FSSPX giustifica la consacrazione di nuovi vescovi invocando lo stato di necessità in cui versa la Chiesa. Cosa ne pensa? Uno stato di necessità consente di consacrare nuovi vescovi contro l’autorizzazione del papa?
Nella Chiesa, se esiste lo «stato di necessità», esso non può mai essere invocato contro la volontà esplicita del Papa. Il diritto canonico riconosce questo principio, in particolare quando si tratta di assicurare la salvezza dei fedeli in circostanze straordinarie: guerre, persecuzioni, pericoli di morte, impossibilità prolungata di accedere ai sacramenti o impedimento temporaneo di raggiungere l’autorità ecclesiastica. Ma lo stato di necessità richiede condizioni particolari. Il pericolo invocato deve minacciare un bene essenziale della Chiesa: deve essere grave, oggettivo, attuale o imminente. Soprattutto, dev’essere impossibile ricorrere ad altra soluzione legittima. Infine, i mezzi impiegati devono rimanere proporzionati al pericolo e compatibili con la costituzione gerarchica della Chiesa. Lo stato di necessità non è quindi un diritto di eccezione che permette di sospendere unilateralmente l’obbedienza alla Chiesa.
Inoltre, lo stato di necessità non può essere proclamato da un gruppo particolare che intenda avvalersene. Nella Chiesa cattolica, la valutazione definitiva di una siffatta situazione spetta sempre all’autorità competente, in particolare alla Santa Sede, quando è in gioco un atto che riguarda la struttura ecclesiale.
La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha invocato questo stato di necessità per giustificare le consacrazioni episcopali del 1988. Secondo la Fraternità, la crisi dottrinale e liturgica conseguente al Concilio Vaticano II minacciava la trasmissione della fede e del sacerdozio cattolico. Queste consacrazioni, secondo mons. Lefebvre, costituivano un atto eccezionale volto a preservare la Tradizione. Nella pratica, esse portarono alla progressiva emancipazione della Fraternità rispetto all’autorità romana.
Tuttavia, una tale argomentazione era priva di fondamento già nel 1988, dato che la Santa Sede aveva accettato la consacrazione di un vescovo proveniente dalla Fraternità. Era stato inoltre concordato che tale vescovo sarebbe stato consacrato il 15 agosto 1988. Roma offriva così una soluzione canonica che permetteva di assicurare la continuità dell’opera di mons. Lefebvre senza una rottura con la comunione ecclesiale. La condizione essenziale dell’assenza di un’alternativa legittima non era quindi stata rispettata. La decisione di mons. Lefebvre non rispondeva a nessuno dei criteri dello stato di necessità. Ecco perché Giovanni Paolo II, nel motu proprio Ecclesia Dei, definì queste consacrazioni un «atto scismatico».
Oggi, l’argomentazione della FSSPX si è ulteriormente inasprita. Essa afferma ormai che i mezzi ordinari di santificazione sarebbero praticamente scomparsi dalla Chiesa cattolica e che la Tradizione non sussisterebbe più realmente se non nella Fraternità. Ma oltre al fatto che non spetta a un particolare gruppo sacerdotale formulare una simile diagnosi sullo stato della Chiesa universale, questa affermazione contraddice direttamente la dottrina cattolica dell’indefettibilità della Chiesa. Sostenere che la Chiesa gerarchica avrebbe sostanzialmente cessato di assicurare la trasmissione ordinaria della fede, dei sacramenti e della grazia equivale a negare praticamente che Cristo rimanga presente e operante nella sua Chiesa.
Qui tocchiamo il nocciolo della questione: la FSSPX sviluppa esplicitamente un’ecclesiologia della supplenza del tutto estranea alla Tradizione cattolica. Essa ritiene di aver ricevuto la missione – senza specificare da quale autorità – di supplire alle presunte mancanze della Chiesa stessa. Il riconoscimento del Papa è ormai solo teorico, poiché l’autorità reale è di fatto trasferita alla “giurisdizione” parallela della Fraternità, che decide autonomamente dove si trovi l’autentica Tradizione e quando l’obbedienza alla Santa Sede possa essere sospesa.
Lo scisma, ricordiamolo, oltre a costituire una grave offesa a Dio, non consiste nel negare l’autorità del Pontefice romano, ma, concretamente, nel rifiutarsi ostinatamente di sottomettersi ad essa. In pratica, ciò porta, nonostante tutte le proteste di fedeltà al successore di Pietro, a costituire una struttura e una vita ecclesiale autonome, al di fuori della comunione gerarchica. È per questo motivo che le consacrazioni del 1988 furono qualificate come atto scismatico. L’ordinazione di vescovi contro la volontà esplicita del Papa lede gravemente l’unità visibile della Chiesa in un ambito che riguarda direttamente la sua costituzione divina.
Ecco perché le nuove consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, che avranno luogo il 1° luglio 2026, non saranno una semplice ripetizione di quelle del 1988, ma un aggravamento considerevole. Nel 1988, mons. Lefebvre aveva preteso di compiere un atto eccezionale legato a una situazione transitoria. Quasi quarant’anni dopo, la ripetizione dello stesso gesto manifesta lo stabilirsi permanente della Fraternità in una logica di separazione. Dopo decenni di persistente rifiuto della regolarizzazione canonica e di progressiva emancipazione, nuove consacrazioni manifesterebbero la volontà di perpetuare una successione episcopale indipendente dall’autorità romana.
Queste consacrazioni, se verranno celebrate, non saranno più solo un atto scismatico isolato, ma d’ora in poi, proprio a motivo della loro reiterazione, il culmine di uno scisma consumato nei fatti, anche se questo termine continua ad essere rifiutato da coloro che lo provocano.
L’accoglienza ampia e generosa richiesta nel 1988 da Giovanni Paolo II, e poi il richiamo di Benedetto XVI sul fatto che la forma straordinaria non era mai stata abolita, sono stati messi in discussione da Traditionis custodes. Le autorità romane non hanno forse una parte di responsabilità in questa situazione di stallo?
La vera posta in gioco delle consacrazioni annunciate dalla FSSPX non è liturgica ma ecclesiologica. La questione della celebrazione della Messa tridentina non può più essere seriamente invocata, come nel 1988, poiché questa liturgia continua ad essere celebrata nella Chiesa cattolica, anche al di fuori della Fraternità, da istituti in comunione con Roma e persino, nonostante le recenti restrizioni – che possono sempre essere allentate –, in numerose diocesi del mondo.
Ecco perché il vero punto di rottura tra la FSSPX e la Santa Sede non riguarda la celebrazione dell’antica liturgia, ma l’autorità dottrinale del Concilio Vaticano II, l’interpretazione della Tradizione e, in definitiva, la natura stessa dell’autorità nella Chiesa.
Nel 1988, mons. Lefebvre sosteneva che fosse necessario garantire la sopravvivenza del sacerdozio e del rito tridentino. Oggi, tale argomentazione ha perso la sua rilevanza. La liturgia tridentina esiste ancora nella Chiesa; sacerdoti, seminari e comunità riconosciuti da Roma ne assicurano la trasmissione. Pertanto, se la FSSPX prevede nuove ordinazioni, non lo fa tanto per preservare un rito liturgico quanto per perpetuare una posizione dottrinale ed ecclesiologica.
A volte si afferma che se mons. Lefebvre non avesse proceduto alle ordinazioni del 1988, gli istituti tradizionali, oggi in comunione con Roma, non sarebbero mai nati. Si può però rispondere che se la Santa Sede ha manifestato a lungo forti reticenze nei confronti della Messa tridentina, è stato proprio perché mons. Lefebvre aveva associato la difesa di questa liturgia a una contestazione dottrinale del Concilio e dell’autorità romana. La questione liturgica appariva allora inseparabile da un’opposizione ecclesiologica all’autorità romana.
Ma soprattutto, questi istituti che oggi celebrano la liturgia tradizionale nella Chiesa beneficiano delle disposizioni che la Santa Sede aveva concesso alla Fraternità nel protocollo d’intesa del 5 maggio 1988, che mons. Lefebvre alla fine rifiutò. In altre parole, le condizioni che consentivano la celebrazione della Messa di San Pio V nella comunione ecclesiale esistevano già prima delle consacrazioni. Queste ultime non furono quindi la condizione necessaria alla sopravvivenza della liturgia tridentina nella Chiesa.
La questione di fondo, oggi, è molto più grave. Infatti, la ragione alla base delle nuove consacrazioni è la seguente: la Fraternità ritiene di dover garantire essa stessa, indipendentemente dal giudizio della Santa Sede, l’autentica continuità della Tradizione cattolica. In altre parole, si attribuisce di fatto una funzione normativa superiore al magistero della Chiesa. La questione non è quindi più quella di una forma liturgica non sufficientemente accolta, ma quella di un’autorità dottrinale parallela.
Può essere che le restrizioni introdotte da Traditionis custodes abbiano alimentato nei fedeli legati alla liturgia tradizionale un senso di incomprensione o di ingiustizia. Ma non bastano a spiegare, e soprattutto a giustificare, le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. Queste rispondono alla logica di una costituzione permanente di una successione episcopale destinata a garantire, contro la presunta “Roma neomodernista”, ciò che la FSSPX ritiene essere la “vera Tradizione”. Questa pretesa fa apparire le future consacrazioni non come un semplice conflitto disciplinare, ma come il culmine di una logica di separazione dottrinale e gerarchica, oggettivamente scismatica.
Pensa che la scomunica possa essere formalizzata mentre, allo stesso tempo, sembra che non vi sia alcuna sanzione nei confronti dei vescovi tedeschi né dei membri del gruppo sinodale, che giustificano le unioni tra persone dello stesso sesso?
Il diritto canonico (can. 1387) prevede la scomunica latæ sententiæ (automatica), riservata alla Santa Sede, per il semplice fatto di aver celebrato l’ordinazione episcopale senza mandato pontificio. Questa disposizione intende esprimere l'estrema gravità di un tale atto, poiché esso tocca direttamente la costituzione gerarchica della Chiesa e la sua unità visibile. Un vescovo che agisce in queste condizioni si pone da solo al di fuori dalla comunione ecclesiale. La Santa Sede, al termine della celebrazione, non fa altro che constatare e dichiarare una pena in cui si è già incorsi per il fatto stesso di aver compiuto questo atto.
Il 13 maggio 2026, il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, basandosi sul motu proprio Ecclesia Dei di Giovanni Paolo II del 1988, nonché sulla Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996, ha ricordato quale sarebbe la situazione canonica di coloro che dovessero nuovamente commettere un simile atto scismatico.
Il confronto con la situazione di alcuni vescovi tedeschi impegnati nel “percorso sinodale” richiede alcune precisazioni, poiché gli atti in questione non sono della stessa natura. Nel caso delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, il diritto prevede esplicitamente una pena automatica stabilita in anticipo. Il delitto canonico è oggettivamente costituito dall’atto stesso. Una consacrazione episcopale senza mandato pontificio costituisce immediatamente un atto pubblico di rottura nell’ordine della comunione gerarchica. Essa tocca immediatamente l’esercizio del primato pontificio e la struttura apostolica della Chiesa.
La situazione dei vescovi tedeschi è diversa. Alcune delle loro prese di posizione costituiscono indubbiamente gravi contestazioni della dottrina cattolica sulla morale sessuale, l’autorità ecclesiale e la natura stessa della Chiesa. Roma lo ha ricordato più volte. Ma non si tratta qui di un atto canonico unico al quale il diritto attribuisce automaticamente una scomunica latæ sententiæ. Con i vescovi tedeschi ci troviamo di fronte a gravi errori dottrinali, contestazioni ecclesiologiche o disobbedienze che potrebbero, a lungo termine, portare a sanzioni, ma secondo procedure diverse.
È quindi inesatto presentare la situazione come se Roma applicasse arbitrariamente due pesi e due misure a realtà identiche. I delitti canonici non sono gli stessi e nemmeno i meccanismi giuridici. In un caso, il diritto prevede esplicitamente una pena automatica; nell’altro, l’autorità ecclesiastica deve stabilire progressivamente la natura esatta degli errori dottrinali o disciplinari, la loro imputabilità e l’eventuale ostinazione degli interessati.
Va aggiunto che la Santa Sede non ha mai escluso il ricorso a sanzioni canoniche contro alcuni responsabili tedeschi qualora questi dovessero persistere in posizioni incompatibili con la dottrina cattolica o impegnassero concretamente la Chiesa tedesca in una via contraria alla comunione ecclesiale. Diversi recenti interventi romani hanno cercato proprio di impedire che un processo sinodale nazionale possa pretendere di costituirsi come autorità dottrinale autonoma di fronte al magistero universale della Chiesa.
In entrambi i casi, la questione fondamentale rimane quella dell’unità della Chiesa e della comunione con il successore di Pietro. Ma le forme di rottura, la loro natura canonica e le conseguenze giuridiche che ne derivano non sono uguali.
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