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STEPCHILD ADOPTION

Per il giudice dei minori la Cirinnà è già legge

Non serve aspettare il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili per avere la stepchild adoption. Ci hanno già pensato i giudici. Infatti, il Tribunale per i minorenni di Roma ha permesso ad una lei di una coppia lesbica di adottare la figlia della sua compagna.

Politica 04_11_2015
Il celebre poster di Oliviero Toscani a favore delle coppie gay

Non serve aspettare il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili per avere la stepchild adoption. Ci hanno già pensato i giudici. Infatti, il Tribunale per i minorenni di Roma ha permesso ad una lei di una coppia lesbica di adottare la figlia della sua compagna. Esattamente quanto previsto dall’art. 5 del ddl Cirinnà. Questa è la seconda volta che un Tribunale legittima un’adozione gay (la prima volta accadde nell’agosto del 2014) e per opera del medesimo giudice, la dottoressa Melita Cavallo. 

La coppia aveva avuto la bambina tramite fecondazione artificiale di tipo eterologo, pratica svolta in una clinica estera. La minore era poi nata qui in Italia e risultava ovviamente figlia della sola madre biologica. La coppia allora ha iniziato nell’agosto del 2014 un iter giuridico per chiedere che la compagna non mamma potesse adottare Irene (nome di fantasia). Il Tribunale chiese un parere tecnico al servizio Gil adozioni. Parere che in un passaggio così recita: «La piccola Irene vive in un ambiente solido e affettivamente confortante in grado di garantire una crescita armonica adeguata alla sua età. La bambina frequenta oltre ai parenti anche i tanti amici della coppia, la maggior parte dei quali sono famiglie eterosessuali. Le due donne sono in grado di riflettere sulle scelte educative per Irene, di discuterle e di condividerle nell’ottica di costruire per lei un percorso di vita che non le crei difficoltà, ma le fornisca strumenti adeguati a conoscere la sua storia e a farla sentire serena e in equilibrio con se stessa. La tematica delle origini ed il modo di raccontarla alla bambina è un argomento da affrontare con gradualità e le due donne hanno deciso di farsi sostenere da specialisti». 

Il passaggio è davvero un autogol. Infatti, dichiarare che in futuro verrà interpellato uno specialista, crediamo uno psicologo, per spiegare a Irene il perché ha due mamme e non una mamma e un papà è ammettere che l’omogenitorialità non è condizione naturale e sana, ma è una situazione patologica che può solo ledere il benessere psicologico della minore. Viene poi chiesta una seconda relazione, questa volta ad un Consulente tecnico di ufficio (Ctu). La musica non cambia: «La aspirante madre appare dotata di un funzionamento psicologico equilibrato e adatto, frutto di un pensiero integro e di un consistente contenimento razionale che conferisce alla donna una sostanziale stabilità nel comportamento e nelle espressioni affettive e pulsionali, in una personalità sensibile e emotivamente disponibile. L’adeguatezza genitoriale presuppone la presenza necessaria di funzioni e responsabilità specifiche che non dipendono dall’essere madre-padre, donna-uomo, o addirittura dalla presenza o dal sesso del co-genitore. Nel caso in oggetto l’esame delle competenze genitoriali è positivo e il giudizio clinico è assolutamente favorevole». 

In buona sostanza, per il Ctu i genitori possono essere sostituiti da chiunque, basta che sia dotato di «funzioni e responsabilità specifiche». Quindi vanno bene una tata, una nonna, uno zio, una suora in un orfanotrofio, un educatore dell’oratorio, un pedagogista, tutte figure adatte a diventare “co-genitori”. Perché l’importante è avere un «pensiero integro» e «un consistente contenimento razionale», mica essere papà e mamma. La diversità sessuale a questo punto è aspetto marginale come il fatto che i genitori siano due. E così il giudice Melita Cavallo ha sentenziato che «La compagna della madre biologica può adottare la bambina». Eccovi servita la Cirinnà prima che il Parlamento legiferi. Altro caso di sentenza contra legem e di intromissione in una sfera di competenza, quella legislativa, che non spetta al potere giudicante.

La dottoressa Cavallo ha tentato di legittimare l’adozione gay puntellandosi all’art. 44 comma 1 lettera d) in combinato con il comma 3 della legge sulle adozioni, medesimo puntello usato anche nell’agosto dell’anno scorso. Questa lettera disciplina un caso particolare di adozione che risulta essere una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge. Il minore, cioè, può essere adottato anche da un convivente, ma solo nel caso in cui «vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Nel caso presente la minore non necessita di affidamento preadottivo perché la madre biologica può validamente prendersi cura di lei. Quindi non sussiste la condizione prevista per la legge per l’adozione. Ma ammesso e non concesso che la minore possa essere adottata dalla convivente della madre, quello che fa problema è la diversità di sesso. Il giudice Cavallo sorvola con leggiadria su questo punto: «Nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottato, qualora tra essi vi sia un rapporto di convivenza». 

É vero che nella legge sull’adozione non c’è un divieto espresso in merito al dovere di disparità sessuale degli adottanti, ma proprio perché appariva scontato che l’adottato abbia necessità di avere una figura maschile e femminile dedicate alla sua educazione (l’adozione da parte di single è eccezionale ed è comunque cosa diversa per il minore crescere in una coppia omosessuale rispetto a crescere con uno zio), così come non c’è un divieto esplicito che l’adottante sia un animale. Quindi c’è un divieto implicito in merito all’omogenitorialità facilmente desumibile da tutto l’impianto della legge sull’adozione che vuole riprodurre il più possibile l’ambiente familiare. 

E l’unica famiglia è quella dell’art. 29 della Costituzione composta da un uomo e una donna. Ad oggi poi le convivenze omo non sono riconosciute per legge e quindi l’orientamento sessuale del convivente non ha ricevuto ruolo legittimante in capo alla possibilità di adottare. Infine, se davvero già nel nostro ordinamento è presente la possibilità che un gay adotti il figlio dell’altro compagno, perché accapigliarsi così tanto per introdurre la stepchild adoption nella Cirinnà? Ciò a dimostrazione che alla stato attuale tale possibilità non esiste secondo le nostre leggi e serve una norma apposita per introdurre tale facoltà.