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obiezioni

La Fraternità San Pio X invoca la necessità senza verità

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Per la comunità lefebvriana le circostanze eccezionali legittimano il proprio operato al di fuori delle leggi canoniche. Ma l'eccezione non si tramuta in criterio permanente né può fondare una potestà ecclesiale sganciata dall'unità della Chiesa visibile.
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Ecclesia 19_02_2026

Nel 2023 la Fraternità Sacerdotale San Pio X, sul proprio sito, è intervenuta per replicare ad alcune posizioni de La Nuova Bussola Quotidiana, presentando la questione delle consacrazioni episcopali senza mandato come un nodo essenzialmente tecnico, nel quale si confonderebbero piani distinti e si imputerebbe scisma dove vi sarebbe soltanto un atto di tutela della fede. La comunità afferma, in sintesi, che la consacrazione senza mandato non coincida per natura con lo scisma, perché la potestas ordinis non sarebbe identica alla potestas regiminis, che la tradizione canonica avrebbe sempre differenziato fattispecie e gradi di rottura e che, in presenza di una necessità grave e generale, il ricorso a vie straordinarie non sarebbe contro la Chiesa, bensì a favore della salus animarum e della preservazione dell’integrità della dottrina. Da qui il passaggio più impegnativo, ossia l’idea che, quando le vie ordinarie sembrano imporre anche solo un’adesione esteriore a dottrine o prassi ritenute devianti, la necessità conferirebbe un titolo sufficiente a porre atti altrimenti illeciti, fino a stabilizzare una prassi eccezionale.

Questa costruzione, tuttavia, mostra aporie che, in una prospettiva rigorosamente tomista, emergono non tanto sul piano delle distinzioni verbali, quanto sul piano della specie morale dell’atto e del rapporto con il bene comune ecclesiale. È vero, in astratto, che “consacrazione senza mandato” e “scisma” non sono sinonimi perfetti. Eppure, per san Tommaso, l’atto umano è qualificato dal suo oggetto morale, cioè dal finis operis e dalla sua ordinazione o disordinazione rispetto al fine dovuto. Un atto pubblico che genera una linea episcopale al di fuori del principio visibile di unità possiede, per la sua struttura, una tendenza oggettiva a produrre fratture nella comunione, anche quando non si rivendichi formalmente una giurisdizione alternativa. La Fraternità, invece, trae dalla distinzione logica un effetto ecclesiologico che non segue, attribuendo all’atto una innocuità che la sua configurazione concreta smentisce.

Si invoca poi la distinzione tra potestas ordinis e potestas regiminis come se essa consentisse di collocare l’ordine in un circuito parallelo, privo di incidenza sulla comunione gerarchica. La distinzione è reale, ma l’uso che se ne fa è fallace, perché l’ordine non è “materia disponibile” da amministrare prescindendo dalla finalità intrinseca per cui esiste. L’episcopato, in quanto pienezza dell’ordine, è per sua natura finalizzato alla edificazione del corpo ecclesiale in unità, e questa unità ha una forma visibile e giuridica. Separare stabilmente la collazione sacramentale dalla comunione col capo e con il collegio significa trattare come accidente ciò che, rispetto al bene comune della Chiesa, appartiene alla ratio stessa dell’atto episcopale. Ne nasce una contraddizione interna: si proclama di voler salvare l’unità della fede mentre si indebolisce il segno istituzionale dell’unità, producendo un dualismo di fatto nelle appartenenze e nelle obbedienze.

Il punto decisivo, però, è lo “stato di necessità” elevato a titolo. In san Tommaso la necessità può scusare in casi puntuali e proporzionati, perché la legge umana e canonica, ordinata al bene comune, non pretende l’impossibile in situazioni eccezionali. Tuttavia la necessità non crea un nuovo principio di potestà, né fonda una competenza stabile a porre atti che incidono sulla costituzione visibile della Chiesa. L’analogia con rimedi urgenti e individuali, come l’assoluzione in pericolo di morte, è sproporzionata, perché qui non si tratta di un atto puntuale ordinato a rimuovere un danno immediato, bensì di un dispositivo duraturo che istituisce, di fatto, una linea di successione fuori dall’ordinario governo.
Inoltre, la tesi secondo cui “l’ordinario” costringerebbe ad accettare errori richiede una prova di portata universale e non può reggersi su un insieme di esempi selezionati. Anche ammettendo disordini diffusi, non segue il diritto di produrre una autorità concorrente, perché il rimedio deve essere proporzionato, ordinato e non generatore di mali maggiori.

Qui affiora l’aporia finale, che è anche la più grave: la necessità viene trasformata in criterio sovrano, e il giudizio privato sulla “deviazione” della gerarchia diventa misura della liceità. Così ciò che dovrebbe restare eccezione si converte in principio costituente, e lo “stato di necessità” si muta in una forma di sovranità ecclesiale parallela. Il risultato è logicamente incompatibile con la costituzione divina della Chiesa, che esige un’unica fonte visibile di unità, e finisce per giustificare, in nome della salus animarum, atti che possono ferire le anime mediante scandalo, confusione e frammentazione dell’obbedienza.



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