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UTILITARISMO

Donazione del corpo, una legge “figlia” dell’eutanasia

Entrerà in vigore il 19 marzo la legge in materia di disposizione del proprio corpo post mortem a fini di ricerca. Primo problema: il criterio adottato è quello della «morte cerebrale», che però non coincide necessariamente con la morte. Secondo: non c’è garanzia che il consenso sia informato. Nel complesso, è una legge impregnata dello stesso spirito utilitarista delle Dat.

Vita e bioetica 13_03_2020

Approvate il 10 febbraio scorso, entreranno in vigore il 19 marzo prossimo. Stiamo parlando delle Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Qualcuno potrebbe obiettare che, tenuto conto del periodo che l’Italia sta vivendo, tale legge appare un poco inopportuna, avendo il Parlamento altro a cui pensare (ma ormai la norma aveva tagliato il traguardo, ignara del coronavirus). Però su altro versante si potrebbe contro-obiettare che, visti i venti mortiferi che spazzano la penisola, forse il Parlamento ha deciso di aprire le vele della legge per stringere queste folate letali.

Partiamo da una domanda: è eticamente lecito voler donare il proprio cadavere alla ricerca? Sì, se la ricerca ovviamente persegue fini moralmente validi ed è condotta nel rispetto dovuto alle spoglie mortali. Mettere a disposizione della ricerca scientifica il proprio corpo può essere un lecito atto di natura oblativa, così come avviene per i trapianti di organi.

Passiamo ora all’analisi, seppur sintetica, dell’articolato di legge. Al comma 3 dell’art. 1 leggiamo: «Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata», ex lege 578/1993. Quest’ultima norma stabilisce all’art. 1 che «la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo».

In buona sostanza nel nostro ordinamento giuridico la morte della persona coincide con la cosiddetta morte cerebrale. Tale criterio però è ormai da tempo soggetto ad ampie critiche. Ne evidenziamo solo alcune in modo assai sintetico (per un approfondimento cfr. R. de Mattei [ed.], Finis vitae. La morte cerebrale è ancora vita?, Rubbettino). Un organismo è vivente quando siamo in presenza di un ente operativamente integrato. A rovescio, ne consegue che la morte è una dis-integrazione di questa unità interconnessa. Dal punto di vista empirico osservazionale si è constatato che, a volte, anche in presenza di morte cerebrale questo tutto integrato, seppur privo del funzionamento di un organo quale l’encefalo, persiste.

Ciò è comprovato dal fatto che continua lo scambio gassoso nei polmoni con la respirazione seppur assistita e il battito cardiaco anche se stimolato (se applichiamo ad un cadavere un ventilatore non c’è scambio gassoso, se applichiamo un pacemaker al cuore di un cadavere non c’è battito), il sistema termoregolatorio e immunitario funziona, l’omeostasi biologica è presente così come sono presenti le funzioni endocrina, digerente ed escretiva, il metabolismo generale si conserva, il tutto per giorni se non per settimane. Dunque la morte cerebrale non comporta necessariamente la morte della persona.

Inoltre studi scientifici pongono in dubbio che tale criterio - che tra l’altro trova applicazione secondo modalità diverse da Stato a Stato - accerti in modo inconfutabile che l’attività cerebrale sia estinta e che, se estinta, non possa più essere recuperata e dunque sia irreversibile, così come chiede la legge italiana. Un cervello non più funzionante, inoltre, non significa necessariamente che sia un cervello “distrutto”: la mancanza di attività non comporta obbligatoriamente che le cellule cerebrali siano morte. Possono essere vive, seppur inattive.

Sempre dal punto di vista osservazionale, in alcuni casi si sono constatati movimenti coordinati in pazienti dichiarati cerebralmente morti. Inoltre alcuni protocolli prevedono, in caso di espianto di organi, che occorra immobilizzare il donatore: ma un cadavere non ha bisogno di essere legato. Ancora, si sottopone a volte il cadavere ad anestesia: ma un cadavere non può soffrire. Infine, laddove non si procede ad anestesia, si sono registrati tachicardia e aumento pressione sanguigna durante l’espianto degli organi (stesse reazioni si sono riscontrate su pazienti sottoposti ad operazioni chirurgiche con anestesia troppo blanda). In breve, la neo legge sulla donazione del proprio corpo per scopi scientifici indica un criterio relativo alla morte del paziente assai fragile e dunque il disponente rischia di essere dichiarato morto quando in realtà è ancora vivo. Le conseguenze sarebbero terribili e facilmente immaginabili: ad esempio si potrebbero staccare i supporti vitali al paziente ancora in vita, anche perché il suo corpo potrebbe fare gola ai ricercatori.

Continuiamo con l’analisi della legge. L’art. 3 rimanda alla legge 219/2017 (legge sulle Dat) per la manifestazione del consenso a donare il proprio corpo alla ricerca. Si ripropongono quindi anche in questa norma le riserve presenti nella legge 219 in tema di consenso. Ne indichiamo qualcuna: non c’è verifica che il consenso sia stato prestato in modo libero e non sotto minaccia o condizionato da patologie, stati d’animo particolari, etc.

Inoltre, non c’è garanzia che il consenso sia informato. Ad esempio quanti possibili disponenti conoscono le riserve sul criterio della morte cerebrale prima accennate? Inoltre sussiste un quesito importante: è possibile prestare un consenso parziale? Ad esempio, al disponente è permesso inserire nella propria dichiarazione la volontà che il suo corpo non sia sottoposto ad alcune specifiche ricerche (pensiamo, ad esempio, all’uso degli ovociti per le sperimentazioni nell’ambito della fecondazione artificiale)?

Per la revoca del consenso emergono poi le stesse criticità presenti nella legge 219: le formalità previste per la redazione del consenso possono essere legittimamente eluse in caso di emergenza e la revoca «può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni». Ma, per esemplificare, ad una persona con un infarto in corso non viene certamente in mente in quei frangenti di revocare il consenso per la donazione del proprio corpo alla ricerca e, anche se così fosse, non sempre ci sarebbe la possibilità di avere due testimoni pronti a raccogliere la sua revoca verbale.

Proseguiamo. Come genitori e tutori possono decidere di uccidere i propri figli e assistiti ex lege 219, parimenti possono decidere che il loro corpo sia donato alla scienza. Non appare remota la possibilità che i genitori e gli altri rappresentanti legali possano subire delle pressioni per far morire figli e assistiti e così avere cadaveri utili per i trapianti di organi e per la sperimentazione scientifica.

Infine, al comma 6 dell’art. 3 si aggiunge che la revoca del consenso per minori e per incapaci «è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma», ossia genitori, tutori e affidatari. Questa frase, se riferita ai genitori, può diventare problematica nella sua interpretazione: se un genitore è favorevole alla revoca e l’altro no, cosa fare? Si va dal giudice?

In sintesi, questa legge pare essere figlia della legge sull’eutanasia, la legge 219, perché innervata dallo stesso spirito utilitarista: se non vale più la pena di vivere, meglio morire. Così perlomeno il tuo corpo andrà a beneficio della ricerca. In breve, sarai più utile da morto che da vivo.