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POLEMICHE

Augias, Pisapia e l'eutanasia

La vita è di mia proprietà o è un dono di Dio? E' mia, risponde Augias a un lettore. Come del resto Pisapia che sul tema ha proposto una legge.

Attualità 26_05_2011
eutanasia

Repubblica, 22 maggio: un lettore infuriato si scaglia contro l’onorevole Maurizio Lupi reo di aver detto che la Cassazione sul caso Englaro si è arrogata il diritto di decidere quali siano le vite degne di essere vissute e quali no. Il sofisticato Augias risponde domandandosi retoricamente quali delle seguenti due posizioni sia vera: “La vita è mia e la gestisco io”, oppure “la vita è un dono di Dio”? Possiamo vantare una “proprietà della vita”, oppure questa esistenza appartiene ad un Altro? Il sempre garbato Augias non ha dubbi: “che ognuno sia libero di fare della propria vita ciò che vuole è un dato di fatto; che si tratti di un dono andrebbe dimostrato, il che è impossibile”. Ergo noi abbiamo un vero e proprio diritto di proprietà sulla nostra esistenza.

La risposta al lettore non è polemica, ma augianamente melliflua, pacata. Una risposta con la cravatta insomma. Pare quasi di scorgere nel giudizio del giornalista un certo cavalleresco disinteresse per la vita (la battuta è rubata a James Bond), la quale quando inizia a dar fastidio, come una cara amica con cui si è litigato, allora è bene prenderne le distanze. Augias è comunque coerente con le sue idee: qualche anno fa infatti disse che se qui in Italia l’eutanasia non sarà ancora permessa quando il dì fatale anche per lui si avvicinerà, allora si recherà nei Paesi Bassi per acquistare il kit della buona morte, liberamente in vendita dietro prescrizione medica.


La risposta di Augias fa venire in mente il contenuto di una proposta di legge di Giuliano Pisapia del 2001 intitolata “Disposizioni in materia di interruzione della sopravvivenza” (ricorda curiosamente la legge sull’aborto: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”). Il candidato sindaco di Milano, unico proponente di quel progetto di legge, si rende ben conto che la materia è complessa e delicata ed infatti ci dedica tre, ben tre articoli. Seppur breve il testo del progetto di legge è però ricco di perle preziose. All’art. 1 Pisapia afferma che “ogni persona […] ha il diritto di scegliere di interrompere volontariamente la propria sopravvivenza nel caso di malattia con prognosi infausta e pervenuta alla fase terminale”.

Il verbo “interrompere” qui davvero stona. La mentalità del sindacalismo più deteriore fa breccia anche sui temi di bioetica: Pisapia tratta la vita come se fosse un pubblico servizio che si può interrompere, come un treno che, se i cobas della propria coscienza decidessero di fermare, non ci sarebbe legge alcuna che potrebbe farlo ripartire. E poi anche il termine “sopravvivenza” è poco appropriato. Evoca infatti scenari in cui l’esistenza, seppur minata dal dolore, pare che sia una nostra acerrima nemica, a cui sfuggire, a cui appunto sopravvivere. Inoltre associare la parola “sopravvivenza” ai malati terminali, come fa Pisapia, fa quasi intendere che le vite di questi pazienti siano vite di serie B, sub-esistenze. Non vite pienamente degne di essere vissute, ma esistenze da scialuppa di salvataggio da mettere in mare, dopo che si è abbandonata la nave madre, cioè la vita vera, per tentare di sopravvivere.

All’articolo 2 si prosegue sostenendo che la decisione di uscire di scena “deve risultare da una dichiarazione scritta”. La chiosa all’art. 3 è doverosa: “Non è punibile per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale chi attua le disposizioni contenute nella dichiarazione”. Detto in soldoni: depenalizzazione dell’eutanasia. Insomma anche per Pisapia noi vantiamo un dominio assoluto sulla nostra vita e lo Stato deve permettere al medico di soddisfare le nostre volontà eutanasiche.

La reificazione della vita? Hanno davvero ragione Augias e Pisapia? Se la vita è mia perché non posso farci quello che voglio? Cerchiamo di dare qualche risposta. Il diritto di proprietà è predicabile solo sui beni mobili o immobili, sulle cose. La vita di contro non è una cosa, come un’auto, una pianta o un cane. Il diritto di proprietà significa avere un dominio totale sulla res.  Se vanto un diritto di proprietà su un orologio potrò allora venderlo, smontarlo, manipolarlo e persino distruggerlo. Ma io posso vendere la mia vita (vedi prostituzione), smontarla e manipolarla (vedi sperimentazione sugli embrioni), e distruggerla (vedi eutanasia)?

No è la risposta. Infatti, e in merito al tema che qui stiamo trattando,  per il diritto la vita è bene indisponibile: altrimenti perché decidere di punire chi mi ha aiutato a togliermi la vita? Se ci fosse un diritto a morire perché sanzionare chi ha collaborato nel tutelare quel diritto? Allora il legame che esiste tra titolare del diritto alla vita e bene vita non deve fare riferimento ad un supposto diritto di proprietà bensì ad un dovere di tutela, di custodia.

C’è chi obietta: eccome se c’è il diritto a morire. Due sono le prove. La prima: il nostro ordinamento giuridico non punisce il tentato suicidio. Quindi ciò che non è vietato è sicuramente un diritto. Secondo: l’art. 32 della Costituzione prevede un vero e proprio diritto al rifiuto delle cure, anche quelle salva-vita. In merito alla prima obiezione la legge non sanziona il tentato suicidio non perché lo ritenga una condotta lecita, bensì perché è consapevole che una eventuale pena non potrebbe soddisfare la finalità rieducativa, una delle tre funzioni che qualsiasi sanzione deve possedere. In parole povere non servirebbe a nulla sbattere in galera il tentato suicida. Il nostro ordinamento invece tollera il tentato suicidio considerandolo non un diritto, ma una mera facoltà di fatto. Prova ne è che se il signor Rossi vuole buttarsi da un cornicione e un poliziotto lo strappa a forza dallo stesso, l’agente verrà salutato come un eroe e non verrà di certo incriminato per violenza privata, dato che non ha leso nessun diritto.

Riguardo poi al rifiuto delle cure tutelato dall’art. 32 della Costituzione occorre precisare che quell’articolo non fonda nessun diritto soggettivo. Se ci fosse un diritto al rifiuto delle cure ci sarebbe allora un diritto alla malattia. Ma nella nostra Costituzione sono presenti solo diritti che arricchiscono la persona, solo principi di valore e non di disvalore. Nella Costituzione viene sancito unicamente il diritto alla cura e non il suo opposto.

Allora alla luce di queste considerazioni come interpretare correttamente l’art. 32? Questo articolo stabilisce un limite alle cure obbligatorie, impone allo Stato il divieto di coazione in merito ai trattamenti sanitari, anche nel caso in cui questi fossero salvavita, eccetto i casi previsti dalla legge (vaccinazioni obbligatorie, trattamenti sanitari obbligarori, etc.). Insomma è obbligo dello Stato non mettere le mani sui pazienti se questi non vogliono. Non attribuisce alcun diritto ai cittadini, ma impone un dovere di astensione da parte delle strutture pubbliche e private. Si tratta in buona sostanza di uno “Stop” alla volontà di tutelare la salute dei cittadini, al fine di rispettare la libertà della persona. Da ciò quindi si evince che chi non vuole essere curato non esprime con questo suo rifiuto nessun diritto bensì, come prima accennato, solo una pura facoltà di fatto.