Arbitrato islamico. A Padova, la Sharia entra dalla porta di servizio
Un tribunale islamico in Italia? A Padova compare a sorpesa una Camera Arbitrale Islamica Italiana, che si ripropone di risolvere controversie civili fra musulmani sulla base della Sharia e non della legge italiana (che mantiene un valore solo residuale). Si tratta di un piccolo grande passo per creare un sistema giuridico parallelo islamico. E va subito fatta chiarezza.
- I precedenti in Europa di Lorenza Formicola
L'avanzata del progetto legato all'islam politico non accenna a fermarsi, sollevando un interrogativo fondamentale che l'Italia non può più ignorare. Per anni la strategia dell'islam politico si è sviluppata attraverso la costante ricerca di intese e la pretesa di rappresentare la comunità di fronte alle istituzioni. Oggi quella parabola cambia pelle, spostando il baricentro dell'azione dalle aule istituzionali direttamente alle aule di tribunale.
A Padova prende forma una Camera arbitrale con un “Tribunale Sciaraitico”, sollevando un interrogativo immediato sulla provenienza dell’autorizzazione.
La sede indicata è in via Armistizio 13. Lo Statuto la definisce un’associazione non riconosciuta, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, con l’obiettivo di promuovere l’arbitrato nella comunità islamica italiana. Lo Stato rimane estraneo a questa struttura, che non appartiene alla Repubblica né esercita una giurisdizione pubblica. Si tratta di un organismo privato operante nel perimetro dell'arbitrato, uno strumento lecito che non può però creare ordinamenti paralleli.
Il regolamento della Camera arbitrale rende la questione concreta, prevedendo l'applicazione prioritaria dei precetti della Sharia comuni alle nazioni islamiche per le decisioni secondo diritto e l'interpretazione del Paese d'origine se le parti ne condividano la cittadinanza. Il diritto italiano viene così degradato a criterio residuale per colmare le materie non coperte dalla legge islamica.
In questo passaggio risiede il vero nodo giuridico. La legge italiana non può essere integrativa, poiché l'autonomia negoziale si arresta necessariamente davanti a norme inderogabili, diritti fondamentali, uguaglianza e giusto procedimento. La facoltà di scegliere l'arbitrato non autorizza in alcun modo a sottrarsi ai capisaldi costituzionali.
Trattandosi di un impianto dichiaratamente confessionale, il richiamo formale alle norme inderogabili rischia di rivelarsi una mera clausola di stile. L’impianto procedurale stesso, infatti, riflette un’impronta religiosa, ispirandosi ai canoni processuali sciaraitici, applicando la Sharia per le controversie sotto i 5mila euro e richiamando precedenti di corti islamiche o formule liturgiche.
Ma un conto è garantire la libertà religiosa, diversa è la scelta di permettere che un gruppo strutturi un sistema in cui il precetto confessionale assume il ruolo di parametro primario e la legge italiana diventa residuale. Il fenomeno più insidioso risiede proprio nell’occupazione progressiva di spazi d'autonomia privata attraverso organismi formalmente leciti, col rischio di generare comunità regolative separate. Nemmeno l'obiezione della libera adesione regge il confronto con la realtà, poiché chi sceglie l'arbitrato continua a muoversi nei confini dell'ordinamento, senza poter disporre di diritti intoccabili o applicare norme estranee ai valori costituzionali.
Di conseguenza, l'interrogativo si impone con urgenza sulle dinamiche che si innescheranno quando una norma sciaraitica colliderà con una disposizione inderogabile italiana. La risposta deve essere definita a priori, perché nei momenti di frizione la vicenda assume una valenza squisitamente politica.
Nessuno sostiene che sia sorta una magistratura statale parallela. Il problema reale è l'esistenza di un organismo privato che rivendica la gestione delle controversie mediante un procedimento sciaraitico. Così, in attesa di un avallo dall'alto, si edificano dal basso strutture capaci di far penetrare i precetti religiosi nella vita quotidiana.
Per questo motivo, ieri (7 ottobre) abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di: accertare la natura giuridica, l'organizzazione e le concrete modalità operative della cosiddetta Camera Arbitrale Islamica Italiana. Acquisire il regolamento arbitrale e verificare la compatibilità delle procedure adottate con i principi costituzionali di uguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e tutela giurisdizionale. Verificare la correttezza della dichiarazione relativa agli effetti delle decisioni arbitrali nell'ordinamento italiano. Accertare se, nell'attività concretamente svolta, emergano condotte lesive di diritti fondamentali o altri fatti penalmente rilevami, adottando, ove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti di competenza.
In questa prospettiva, denunciare il meccanismo significa salvaguardare il primato dello Stato di diritto. La tutela della fede rimane inattaccabile, ma la giustizia non può mai diventare confessionale. L'Europa intera dovrebbe prestare attenzione alla costruzione graduale di questi spazi paralleli dove principi estranei rischiano di trasformarsi in regole operative. Al contempo, l'ordinamento deve verificare che sotto il paravento della libera adesione non si annidi una coercizione sociale sui soggetti deboli, offrendo risposte limpide prima che questa dinamica diventi irreversibile.

