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L’analisi / 1

Potere d’ordine e di giurisdizione, il malinteso dei lefebvriani

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Nell’allegato al comunicato con cui rifiuta le proposte della Santa Sede, la Fraternità San Pio X cerca di dimostrare l’inconsistenza dell’accusa di scisma. Ma la FSSPX parte da un’errata lettura della Lumen Gentium. E non basta ricevere un’ordinazione valida per essere un vescovo cattolico: è necessario essere nella comunione gerarchica.

- Dossier: il caso FSSPX

Ecclesia 23_02_2026

A margine del recente comunicato del proprio Consiglio generale, la Fraternità San Pio X ha voluto includere un Allegato che espone sinteticamente le ragioni per cui essa ritiene che le consacrazioni episcopali contro la volontà del papa, effettuate nel 1988, nel 1991, e annunciate per il prossimo 1 luglio, se non sono accompagnate «né da un’intenzione scismatica, né dal conferimento della giurisdizione», non costituirebbero «una rottura della comunione ecclesiale». Si tratta di un testo che raccoglie le posizioni che la FSSPX sostiene da anni, e che qui vengono presentate in uno scritto ufficiale. Si comprende dunque l’importanza di un’analisi attenta e approfondita.

Cerchiamo di riassumere il più fedelmente possibile l’argomentazione della Fraternità. Che la consacrazione episcopale contro la volontà del papa costituisca necessariamente un atto scismatico, discenderebbe da una novità introdotta nel Concilio Vaticano II, allorché, nella costituzione dogmatica Lumen Gentium, 21, si affermerebbe, secondo la FSSPX, «che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine». Questa affermazione va contro l’insegnamento tradizionale, secondo cui la consacrazione episcopale conferisce il solo potere d’ordine, mentre «la ricezione del potere episcopale di giurisdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa». E va anche contro la disciplina costante della Chiesa e il consenso dei teologi e dei canonisti. Questo errore – specifica la FSSPX – fu notato già durante l’assise conciliare da alcuni padri, come il cardinale Michael Browne, mons. Luigi Maria Carli, e mons. Dino Staffa.

Se dunque il Concilio, secondo la Fraternità, insegna che la potestà di giurisdizione discende dalla consacrazione episcopale, ne consegue che per la “chiesa conciliare” ogni consacrazione episcopale che avviene senza il mandato del papa, trasmettendo la potestà di giurisdizione (oltre alla potestà d’ordine), che può essere conferita solo dal papa, costituisce un atto scismatico. La dottrina tradizionale, invece, distinguendo tra una potestas ordinis, conferita nell’ordinazione, e una potestas iurisdictionis, trasmessa non con il sacramento, ma per volontà del papa, permetterebbe, secondo la FSSPX, in caso di necessità, di conferire legittimamente il potere d’ordine anche contro la volontà del papa e non costituirebbe, in forza di questa distinzione, uno scisma, purché non si abbia un’intenzione scismatica.

Ricostruita l’argomentazione della FSSPX, è ora necessario verificare due aspetti: 1. se il testo evocato di LG 21 insegni veramente quello che la FSSPX sostiene; 2. se la distinzione tra le due potestates permetta effettivamente, in alcune circostanze eccezionali, di consacrare dei vescovi contro la volontà del papa, senza comportare uno scisma.

Vediamo innanzitutto il paragrafo imputato: «Il santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine [...]. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici [munera] di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio» (LG, 21). In effetti, diversi teologi hanno frainteso questo testo quasi fosse il ritorno ad un presunto insegnamento delle origini, secondo cui sia la potestà d’ordine sia la potestà di giurisdizione deriverebbero dall’ordinazione episcopale. Tuttavia, a ben vedere, da nessuna parte il testo citato (e nemmeno il decreto Christus Dominus, 3, né il Can. 375 §2 del CIC) parla di potestates, ma di munera. Che i due termini non siano interscambiabili, venne chiarito autorevolmente da mons. Pericle Felici, segretario generale del Concilio, nella Nota explicativa previa di LG, voluta da Paolo VI, che è parte integrante del testo di LG e riferimento interpretativo dell’insieme della costituzione dogmatica: «Volutamente è usata la parola “uffici” (munerum), e non “potestà” (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la “determinazione” canonica o “giuridica” (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica». Che LG non intenda affatto che la potestà di giurisdizione venga conferita con la consacrazione episcopale è altresì chiaro da quanto viene affermato nel § 24: «La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro».

LG afferma dunque la dottrina corretta: il conferimento della potestà di giurisdizione non proviene dalla consacrazione episcopale, ma dall’autorità gerarchica con la determinazione giuridica o canonica. La consacrazione invece conferisce il munus regendi, non la potestas, ossia una qualità ontologica legata al carattere episcopale, che conforma il vescovo a Cristo capo nel suo ufficio di reggere la Chiesa.

La FSSPX è dunque completamente fuori strada nel leggere in LG l’errore del conferimento della potestà di giurisdizione mediante la consacrazione episcopale, perché la costituzione dogmatica non parla affatto di potestas, ma di munus, e anzi esplicitamente dichiara di non aver intenzionalmente voluto utilizzare il primo termine, consapevole che la potestà di giurisdizione viene comunicata dalla determinazione giuridica conferita dall’autorità, non dal sacramento.

La FSSPX mostra altresì di non tenere in debito conto di comprendere la precisazione della Nota explicativa previa: «Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere». Invero, LG non afferma affatto che la consacrazione episcopale conferisca un «potere di giurisdizione propriamente detto» che necessita poi dell’intervento del papa per essere esercitato concretamente, ma un munus, ossia una qualità interiore che deriva dalla conformazione a Cristo capo, e che dispone a ricevere la potestas, mediante la determinazione giuridica. Il munus non è una potestas che attende solo un’autorizzazione per essere esercitata. Secondo LG, il papa comunica la potestà giuridica proprio «nella sua essenza» e non come semplice autorizzazione a procedere.

Da un lato, pertanto, abbiamo un dono spirituale (munus), trasmesso con l’ordinazione episcopale, dall’altro la determinazione giuridica necessaria per esercitare nella comunione gerarchica l’ufficio episcopale. Si possono così considerare la profonda armonia e l’intimo legame tra la potestas iurisdictionis, conferita dal papa e non dal sacramento, e il munus regendi, conferito dal sacramento e non dal papa. Il vescovo riceve nell’ordinazione una conformazione interiore a Cristo capo per esercitare poi l’ufficio capitale di reggere la Chiesa nella comunione gerarchica, mediante la determinazione giuridica da parte del papa. Ed è lo stesso vescovo a ricevere nell’ordinazione anche la potestas ordinis, la pienezza del sacramento dell’ordine, anch’esso da esercitare nella comunione gerarchica, a servizio dell’unità della Chiesa; di modo che le due potestà sono sì distinte, ma non separate.

Questo significa che un vescovo è cattolico non perché riceve semplicemente un’ordinazione valida, che gli trasmette la potestà d’ordine e i munera, ma perché è nella comunione gerarchica, mediante la missio canonica, con cui esercita legittimamente il suo ufficio di santificare, insegnare e governare. Un vescovo non può dunque né governare, né insegnare, né amministrare i sacramenti al di fuori della comunione gerarchica, anche se i sacramenti da lui amministrati sono validi. Che sia possibile di fatto trasmettere la sola potestà d’ordine senza la potestà di giurisdizione, non significa che ciò sia lecito e ancor meno che sia lecito esercitare tale potestà al di fuori della comunione gerarchica; significa solamente che si può essere vescovi validamente ordinati, ma non cattolici, ossia scismatici. Un vescovo che ha ricevuto la potestà sacramentale, non per questo è un vescovo cattolico, perché per essere un vescovo cattolico è assolutamente necessario essere nella comunione gerarchica sotto il papa e con gli altri vescovi.

1. Continua



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