Fecondità responsabile, i rilievi critici di Una caro
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La Nota del Dicastero per la Dottrina della Fede sul valore del matrimonio, pur sostanzialmente conforme alla dottrina cattolica, presenta alcuni passaggi critici sul tema della fecondità responsabile. Vediamoli.
Torniamo sulla lunghissima Nota dottrinale Una caro pubblicata dal Dicastero per la Dottrina della Fede e dedicata alla proprietà matrimoniale dell’unità. Qualche breve considerazione per poi approfondire un punto particolare della Nota. Il contenuto è sostanzialmente conforme alla dottrina cattolica, seppur l’ultima sezione sia un poco confusa (probabilmente la mano che l’ha scritta è diversa dalle altre che hanno compilato le precedenti sezioni). In secondo luogo la stesura risente, ma non in modo particolarmente incisivo, di un approccio un po’ orizzontale, esperienziale, tipico del cardinal Fernández e tipico del suo maestro papa Francesco, il quale viene citato abbondantemente. Comunque, regnante Leone XIV, non siamo ai livelli di Amoris laetitia.
I punti più critici nella Nota ci paiono due. Il richiamo alla virtù della carità nel matrimonio è un poco debole perché non molto agganciato al piano trascendente. Secondo rilievo critico su cui ci intratteniamo più diffusamente riguarda il tema della fecondità responsabile. Al numero 145 leggiamo: «L’unione sessuale […] deve naturalmente rimanere aperta alla comunicazione della vita, anche se ciò non significa che questo debba essere uno scopo esplicito di ogni atto sessuale. In effetti, possono verificarsi tre situazioni legittime».
Prima di prendere in esame queste “tre situazioni legittime” in cui, secondo la Nota, si può escludere il fine procreativo dall’atto coniugale, ci interroghiamo sul significato un po’ misterioso e dunque problematico della locuzione “scopo esplicito”. Non crediamo che la Nota faccia riferimento all’esplicitazione verbale indicante la volontà o la semplice possibilità di aver dei figli fatta dai coniugi prima dell’atto coniugale o durante lo stesso. Una seconda ipotesi è la seguente: lo scopo esplicito sta ad indicare la coscienza attuale da parte di ogni coniuge che quell’atto che si sta compiendo può essere fecondo. Il coniuge espliciterebbe a se stesso, tramite questa presa di coscienza, che l’atto è potenzialmente generativo. Dal punto di vista morale l’atto rimane lecito anche se non c’è coscienza attuale, dato che basta la coscienza abituale (sapere che l’atto coniugale nei periodi fertili può essere fecondo). Sicuramente la coscienza attuale è elemento perfettivo dell’atto.
La terza ipotesi forse era quella presente nelle intenzioni dell’estensore di questo numero: il coniuge compie l’atto perseguendo volutamente il fine procreativo. Questa terza accezione appare la più probabile perché, secondo la Nota, esisterebbero tre situazioni in cui il fine procreativo rimane pur sempre implicito nella natura dell’atto coniugale, ma può lecitamente non essere perseguito dai coniugi, dunque non “esplicitato”.
Vediamo ora quali sono queste tre situazioni in cui sarebbe lecito non voler soddisfare il fine procreativo. La prima: «Che una coppia non possa avere figli». In questo caso non solo è lecito non voler perseguire la finalità procreativa, ma è anche doveroso. Infatti sarebbe irragionevole – e ciò che è contro ragione è contro morale – volere un fine impossibile da ottenere. Non solo quindi ad impossibilia nemo tenetur – nessuno è obbligato a compiere azioni impossibili – ma nessuno può lecitamente tentare di compiere azioni impossibili. Una nota a margine: anche in caso di sterilità assoluta, l’atto coniugale rimane per sua natura fecondo, ossia essenzialmente fecondo, seppur sia accidentalmente infecondo a motivo di una patologia, dell’età, di un’operazione subita, etc.
Passiamo alla seconda situazione: «Che una coppia non cerchi un determinato atto sessuale consapevolmente come un mezzo di procreazione. Lo dice anche Wojtyła, sostenendo che un atto coniugale, il quale “essendo in sé stesso un atto d’amore che unisce due persone, può non venir necessariamente considerato da esse come un mezzo cosciente e voluto di procreazione” (K. Wojtyła, Amore e responsabilità, Marietti, Genova-Milano 1980, p. 173 [corsivo nel testo])». La situazione è quindi quella di un atto coniugale fecondo compiuto non per cercare figli, ma solo per amore. Ora, se il coniuge (o i coniugi) non persegue con coscienza attuale il fine procreativo, ma comunque lo postula con coscienza abituale, l’atto è moralmente lecito, come abbiamo già scritto. Quando invece lo escludesse in coscienza attuale per far posto al solo fine unitivo, ciò sarebbe illecito, perché l’esclusione sarebbe contraria alla natura di quell’atto, ossia contraria alle potenzialità effettive, concrete di quell’atto che è aperto alla vita. Rimarrebbe illecito anche se questa intenzione cristallizzata nel foro interno non si concretasse in atti conseguenti di tipo contraccettivo (in questo secondo caso la gravità morale dell’atto sarebbe di molto accentuata). Ma, aspetto centrale, se la Nota oggi ritiene lecita l’esclusione del fine procreativo, seppur solo pensata e non attuata tramite contraccezione, domani il Dicastero per la Dottrina della Fede potrebbe logicamente ritenerla lecita non solo sul piano delle intenzioni, ma anche sul piano pratico-contraccettivo.
Inoltre, nel caso di esclusione in coscienza del fine procreativo in uno specifico atto potenzialmente fecondo, non solo si intaccherebbe la natura dell’atto nella sua dimensione procreativa, ma anche la si intaccherebbe nella sua dimensione unitiva, quella stessa che invece si vorrebbe ricercare in modo esclusivo. Infatti tale ultima dimensione deriva dall’amore per il coniuge e l’amore è donazione totale. La totalità investe anche le facoltà generative: dono tutto me stesso a te e quindi anche le mie facoltà generative. Escludendo queste ultime, anche solo a livello di intenzioni, non c’è donazione totale, ma parziale, e di conseguenza non si può parlare di autentico amore (cfr. Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 32).
Veniamo alla terza situazione in cui sarebbe lecito non perseguire il fine procreativo nell’atto coniugale: «Che una coppia rispetti i tempi naturali di infertilità. Seguendo questa linea di riflessione, come afferma San Paolo VI, “la Chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni generative per l’uso del matrimonio nei soli periodi infecondi” (Humanae vitae, 16). Ciò può servire non solo a “regolare la natalità”, ma anche a scegliere i momenti più opportuni per accogliere una nuova vita».
Il matrimonio deve – è un obbligo morale – essere aperto alla fecondità. Quando è lecito astenersi dal perseguire tale finalità? Ce lo spiega sempre Paolo VI nel passaggio immediatamente antecedente a quello già citato: «Se dunque per distanziare le nascite esistono seri motivi, derivanti dalle condizioni fisiche o psicologiche dei coniugi, o da circostanze esteriori, la Chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni generative per l’uso del matrimonio nei soli periodi infecondi e così regolare la natalità senza offendere minimamente i principi morali che abbiamo ora ricordato». Il figlio è un bene incommensurabile. Per rinunciare a tale bene il motivo deve essere proporzionato alla preziosità del bene in gioco e quindi deve essere particolarmente grave e serio, nel rispetto del principio di proporzione, il quale predica che a volte è bene astenersi dal compiere un bene (avere un figlio) per un bene equipollente o maggiore (una gravidanza potrebbe essere letale per la moglie). In tale prospettiva altre motivazioni non sono sufficienti per legittimare l’esclusione temporanea o definitiva del fine procreativo. Dunque è da cassare la seguente motivazione indicata dalla Nota per evitare di avere dei figli, ossia «scegliere i momenti più opportuni per accogliere una nuova vita», citata in aggiunta alle motivazioni indicate da Paolo VI e dunque di natura diversa da queste. La mera opportunità non è un motivo serio.
Le modalità per non perseguire la finalità generativa devono essere, inutile dirlo, moralmente lecite: no quindi a metodiche anticoncezionali. Il ricorso ai periodi infertili è moralmente lecito perché, come accennato, si rispetta la potenzialità effettiva dell’atto, cioè non si contraddice una finalità procreativa che è assente in quello specifico atto. Quando le motivazioni gravi che obbligano a non cercare un figlio sono venute meno, è dovere dei coniugi tornare ad essere aperti alla vita. Ecco perché Paolo VI usa l’espressione «distanziare le nascite». Ciò detto, il motivo serio può perdurare nel tempo e quindi potremo avere una sospensione (temporanea) dell’apertura alla vita o una sua interruzione (definitiva) quando i motivi seri e gravi persisteranno per tutta la vita.
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