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IL DOCUMENTO

Attenta alla libertà religiosa. Correggete quel decreto

Il decreto legge del 25 marzo 2020 che, nelle intenzioni, mette insieme tutte le misure per il contenimento dell'epidemia di coronavirus, ha diversi punti gravemente lesivi della libertà religiosa. Lo afferma l'Associazione Avvocatura in Missione. Ecco il tetso completo.

Documenti 27_03_2020

Insidie e trabocchetti insiti nel D.L. n.19 del 25 marzo 2020

APPELLO AI PARLAMENTARI DI BUONA VOLONTA’

In nota al Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato in GU SG n. 79 del 25.03.2020 ed entrato in vigore il 26.03.2020) si segnalano le norme gravemente lesive della libertà religiosa, e che pertanto necessitano di modifica in sede di conversione.

Con molta agilità, in questo momento di pandemia, stiamo assistendo, ad una limitazione della libertà personale da parte del governo che tocca non solo la libertà individuale, di spostamento, di circolazione, ma ancor più una sfera intima e personale e pubblica nella sua professione e riconosciuta in maniera espressa e garantita dalla nostra Costituzione: la libertà religiosa.

Con urgenza occorrono modifiche prima della conversione in legge, dopo sarebbe troppo tardi.

Innanzitutto da una lettura del D.L. emerge e si evidenzia che tali norme presuppongono le iniziative religiose ed i luoghi di culto come fossero una emanazione dello Stato e non come attività e luoghi privati, solo eventualmente aperti al pubblico, ed ignorano inoltre che luoghi ed attività ivi disciplinati possano riconnettersi ad altro Stato sovrano, nel caso della confessione cattolica.

La disciplina prevista si appalesa come ingiustificata, inadeguata, immotivata, discriminatoria ed anche incostituzionale sotto diversi profili.

Le insidie e trabocchetti che si celano in questo D.L. possono essere compresi solo da chi è addetto ai lavori, dai giuristi, per questo ci preme segnalarne la pericolosità insidiosa.

La illegittimità delle disposizioni poste dall’art. 1 co. 2 DL n. 19/2020 riguarda :

- lett. g (divieto di iniziative di qualsiasi natura e riunioni in luogo anche privato a carattere religioso), per la quale, in mancanza di qualunque specificazione circa le possibili misure precauzionali che potrebbero prendersi per evitare il contagio, può essere vietato impartire il battesimo, o qualunque altro Sacramento, pregare in uno stesso luogo o celebrare la Messa (anche le Messe che vediamo ora in TV sarebbero vietate in quanto più persone benché distanziate sono riunite per una iniziativa religiosa);

- lett. h (sospensione di cerimonie religiose e limitazione di ingresso ai luoghi di culto), per la quale le Messe possono essere vietate, anche senza pubblico, in quanto la norma non opera tale distinzione (il ministero dell’interno ha già esplicitato che per celebrazioni religiose devono intendersi anche le Messe), ed inoltre l’accesso ai luoghi di culto può essere impedito, in quanto non si specifica la modalità della limitazione, con conseguente divieto alla persona di recarsi in Chiesa da sola;

- lett. l (possibilità di svolgimento a distanza di eventi congressuali), la quale non ricomprende gli eventi religiosi, per i quali si applica il divieto di cui alla lett. g), e dunque potrebbero vietarsi, ad esempio, le dirette a mezzo facebook e altri mezzi sociali (whatsapp, skype,...) di Messe, preghiere, catechesi;

- lett. n (per le attività ricreative, limitazione o sospensione se svolte in luoghi pubblici, ma non in luoghi privati), la quale non si applica alle attività religiose, che dunque possono essere impedite anche in luoghi privati, analogamente al previsto divieto di cui alla lett. g);

- lett. z (esenzione da limitazioni per i servizi di pubblica necessità svolti da imprese o professionisti, qualora garantiscano adeguato distanziamento di sicurezza interpersonale o adottando strumenti di protezione), che non estende la possibilità ai servizi religiosi;

- lett. gg (possibilità per le attività consentite di adottare misure idonee ad evitare assembramenti, come distanza interpersonale o adozione di strumenti di protezione), che non si estende alle attività religiose, per le quali quindi non è previsto lo svolgimento anche se possibile il distanziamento interpersonale o l’uso di mezzi di protezione individuali.

La incostituzionalità della nuova disciplina emerge in riferimento ai seguenti punti:

- art. 3 Cost. (parità di trattamento), in quanto l’attività religiosa ed i soggetti che la esercitano vengono ricondotti senza alcuna ragione ad una disciplina ad essi specifica, difforme da quella prevista per altri soggetti o attività, indicati nelle lett. l, n, z, gg dell’art. 1 co. 2 DL 19/2020;

- art. 7 Cost. (principio pattizio confessione cattolica), in quanto la nuova disciplina invade lo spazio normativo su cui si esercita la indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica, ed inoltre incide in materie oggetto del Concordato tra lo Stato italiano e quello Vaticano, che possono essere modificate anzitutto solo previo accordo bilaterale, e che poi lo stesso modifichi i Patti lateranensi;

- art. 8 Cost. (disciplina altre confessioni), in quanto il provvedimento incide sulla attività religiosa delle altre confessioni senza modifica bilaterale dell’eventuale previo accordo, ed inoltre perché limita ingiustificatamente la libertà religiosa nei punti sopra elencati;

- art. 17 Cost. (libertà del diritto di riunione), in quanto la Costituzione consente di vietare per motivi di sicurezza e incolumità pubblica solo le riunioni in luogo pubblico, ma non in luogo privato o aperto al pubblico, come invece dispone il DL 19/2020;  

- art. 19 Cost. (libero esercizio del culto), in quanto la libertà costituzionale di professare la fede ed esercitare il culto pubblico o privato può essere impedita solo in caso di riti contrari al buon costume, mentre il DL 19/2020 prevede il divieto per motivi sanitari; 

- art. 20 Cost. (divieto di discriminazione religiosa), in quanto il DL 19/2020 dispone una speciale limitazione legislativa alla attività di enti ecclesiastici o a fini di religione e culto.

Inoltre, poiché la disciplina del DL n 19/2020 (art. 4 co. 6 e 7) ha rilevanza penale, risulta la incostituzionalità della stessa in riferimento alle norme seguenti:

- art. 25 Cost. e art. 1 c.p. (principio di tassatività e di determinatezza), data la formulazione generica, indeterminata ed ambigua di diverse proposizioni utilizzate nelle norme citate, che lascia ampi spazi di discrezionalità al giudice;

- art. 25 Cost. (principio di riserva di legge), sia in quanto la norma rimanda a soggetti diversi dagli organi statali la formulazione di provvedimenti rilevanti, sia per l’ampiezza dello spazio normativo delegato a organi governativi;

- art. 27 Cost. (principio di colpevolezza), in quanto i comportamenti ritenuti lesivi della nuova disciplina per attività religiose, anche in assenza di circostanze di contagio, costituiscono esercizio della libertà religiosa tutelata da norme di rango costituzionale;

- artt. 25 e 27 Cost. (principio di offensività), in quanto il comportamento viene sanzionato anche se non costituisce fonte di contagio, nei casi in cui il culto è esercitato da una persona sola o da più persone a distanza nello stesso luogo o tramite mezzi di comunicazione;

- si evidenziano altresì la violazione dei principi penali costituzionali di proporzionalità e sussidiarietà, di ragionevolezza, di finalità rieducativa della pena.

Per tali motivazioni giuridiche ci appelliamo a tutti i Parlamentari di buona volontà di farsi parte attiva

affinchè siano portati i necessari emendamenti a tale D.L. ed in particolare il governo prenda atto che non può sconfinare nel potere di altro Stato Sovrano.

Pertanto alla lett. h invece del termine “ sospensione” di cerimonie religiose e di quel vago “limitazioni di ingresso ai luoghi di culto“ deve essere previsto l’accesso ai luoghi di culto, poiché il governo non ha potere di chiudere, può semplicemente richiedere che siamo rispettate le distanze fra persone e non si creino assembramenti.

E di conseguenza in ogni successivo articolo sopra indicato va aggiunto che oltre alle attività elencate e consentite  vi sono anche le attività religiose.

Inoltre e non per ultimo ma come prima cosa è indispensabile chiedere la modifica del modulo di autocertificazione in cui si specifica tra le necessità anche il recarsi in luogo di culto e ciò al fine di scongiurare ulteriori abusi come quelli accaduti in questi giorni a scapito di sacerdoti che si son visti bloccare le celebrazioni o di fedeli che non avendo un modulo chiaro per recarsi in parrocchia sono rimasti impediti per non incorrer in sanzioni.

Roma, 27 marzo 2020

Avv. Anna Egidia Catenaro

Presidente

Associazione Avvocatura in Missione